Formazione alla sicurezza 6: qualità della formazione e nuovo accordo RSPP

Nel discontinuo peregrinare del mio blog attraverso i temi della formazione alla sicurezza mi sono soffermato in alcuni precedenti post sul tema della qualità.

La qualità della formazione è un elemento fondamentale, essenziale, della prevenzione nei luoghi di lavoro. Una formazione inefficace, magari svolta solo per conformità alla normativa, ma senza interesse per la sua qualità, per i risultati che può dare in termini di prevenzione, non è solo tempo e denaro perso, ma è anche l’anticamera di un incidente o di una malattia professionale.

Il problema è che, come i precedenti post hanno evidenziato attraverso una lunga intervista a tre rappresentanti della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), in Italia ci sono “ampie zone di elusione e/o evasione degli obblighi normativi relativi alla formazione, con il frequente ricorso a soluzioni di mera apparenza, il rilascio di attestati formativi di comodo e/o al seguito di procedure meramente burocratiche e prive di contenuti reali, con docenze affidate a formatori non qualificati e la vendita di corsi in ‘formazione a distanza’ privi dei requisiti di legge, spesso anche di contenuti pertinenti, tali da configurare vere fattispecie di truffa ai danni degli utenti” (estratto di un documento CIIP).

Proprio in relazione a queste amare constatazioni, torno a parlare oggi di qualità della formazione in riferimento all’approvazione del nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Un accordo che, pur essendo principalmente rivolto al mondo degli RSPP/ASPP, viene a modificare significativamente tutta la normativa sulla formazione alla sicurezza in Italia.

 

In che direzione avviene questa modifica?

Il legislatore ha tenuto conto del deficit di qualità della formazione erogata in Italia?

L’Accordo guida i formatori e le aziende verso una formazione più efficace?

 

Non è facile rispondere a questa domanda.

L’Accordo è recente, è stato pubblicato a metà agosto in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore nei primi giorni di settembre.

Approvato e reso operativo nei mesi estivi, come buona parte della normativa sulla sicurezza, questo accordo deve essere ancora conosciuto, recepito, digerito e applicato.

Si rincorrono – dopo le anticipazioni dei media – i primi commenti.

 

Con riferimento a quanto apparso sulla rivista online PuntoSicuro, è possibile citare il commento dell’ingegnere Carmelo G. Catanoso che sottolinea come vi siano elementi “che sono stati totalmente trascurati e che avranno un impatto significativo sui processi formativi dedicati alle figure dei RSPP e degli ASPP e, soprattutto, sull’efficacia della loro azione all’interno delle aziende”.

Anche perché nella grande maggioranza delle aziende italiane l’RSPP è individuato nel datore di lavoro o in un consulente esterno. Nella maggior parte dei casi “ci si trova di fronte ad un esercito della prevenzione costituito da un solo soggetto, spesso con una carica esclusivamente onoraria auto conferita (datore di lavoro), con medio-bassa scolarità, poca o nulla esperienza specifica alle spalle, in genere poco sensibile ai bisogni formativi e quasi sempre impegnato nelle altre attività della propria impresa”.

Un altro commento al nuovo accordo è arrivato da Rocco Vitale, presidente dell’associazione AiFOS.

Commento che, ad esempio, ricorda che l’Accordo “viene a colmare una lacuna, evidente, del D.I. del 6 marzo 2013” sui requisiti dei formatori. Ora con il nuovo accordo i requisiti di docente formatore qualificato sono obbligatori per lo svolgimento dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, datori di lavoro, RLS, dirigenti, preposti, lavoratori, coordinatori.

Il commento, in tema di qualità, si sofferma anche sull’organizzazione dei corsi, sulla metodologia di insegnamento e apprendimento e sulle indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi, probabilmente la parte più significativa ma meno conosciuta dell’Accordo.

Infatti si ricorda che “a differenza del vecchio accordo che dedicava poche righe, ovvie, su come garantire un equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni e favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving”, ora “abbiamo un testo sul quale riflettere, studiare ed applicare non quale mero assolvimento formale”, per arrivare a risultati che possano incidere sui comportamenti non sicuri e sugli infortuni.

Proprio per dare risalto a questo aspetto dell’accordo ripropongo ora, parzialmente, un mio articolo pubblicato su PuntoSicuro l’11 luglio 2016 e dal titolo “Il testo del nuovo accordo stato regioni sulla formazione”.

Un articolo in cui presento le “Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi”: un allegato pensato per i corsi RSPP/ASPP ma che può ben dare spunti per la progettazione di corsi a tutti i lavoratori, dando indicazioni per una idonea analisi dei bisogni formativi.

Buona lettura.

Tiziano Menduto


Nelle “Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi” sono affrontati inizialmente i profili di competenza degli ASPP/RSPP e sono poi riportate indicazioni sui bisogni formativi.

Riguardo a questi ultimi si indica che le competenze professionali del ASPP/RSPP “si incentrano in sintesi su tre aree di competenza: una gestionale/organizzativa, una tecnico-specifica, e una relazionale strettamente integrate tra loro, per le quali si possono in sintesi indentificare i seguenti bisogni formativi:

– conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell’organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi);

– capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai diversi contesti lavorativi sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale;

– capacità relazionali, comunicative, per adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco”.

In particolare il modulo B del nuovo percorso formativo per RSPP/ASPP “dovrà essere progettato al fine di:

– sviluppare nel concreto conoscenze, comportamenti e abilità tecnico-professionali improntati alle norme e ai principi di sicurezza e di igiene;

– evidenziare le peculiarità delle diverse realtà aziendali comprese nei vari settore produttivi al fine di stimolare una corretta individuazione dei pericoli e delle possibili misure di prevenzione e protezione adeguate;

– sviluppare capacità di problem-solving e adeguati metodi di approccio ai problemi dell’igiene e della sicurezza;

– fornire strumenti operativi per la valutazione e la gestione delle diverse tipologie di rischi

– evidenziare il ruolo dei comportamenti aziendali in relazione alla sicurezza

– sviluppare relazioni orientate a sostenere la prevenzione dei rischi”.

 

Rimandando ad una lettura integrale del testo, parliamo ora di progetto formativo.

Si indica che “declinati i profili di competenza e i bisogni formativi generali degli RSPP e ASPP e considerando le competenze di base acquisite con la frequenza del Modulo A propedeutico, è necessario strutturare il percorso formativo mediante la progettazione, che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa, tenendo presente l’ambito dell’obiettivo generale, riportato nel d.lgs. 81/2008, di ‘trasferimento di conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi’”.

In particolare il progetto formativo deve rispondere ad una “serie di requisiti quali:

conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;

coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico, e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;

pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

efficacia, intesa come capacità dei progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell’organizzazione aziendale”.

E seguendo un approccio modulare “nella progettazione dovranno essere definiti con dettaglio, per ciascuna unità didattica:

– gli obiettivi specifici e i risultati attesi;

– i contenuti e la durata;

– la strategia formativa e le metodologia didattica;

– gli strumenti didattici di supporto e il materiale didattico;

– le modalità e i criteri di verifica dell’apprendimento;

– le modalità di verifica della qualità formativa (mediante questionari di gradimento)”.

Rimandando ad altri approfondimenti il tema della strategia formativa, del documento progettuale e delle verifiche, concludiamo questa presentazione dell’allegato IV dei nuovi accordi sottolineando che è necessario, in merito al progetto formativo, “identificare gli obiettivi specifici relativi alla singola unità didattica; tipicamente gli obiettivi vengono declinati mediante parole chiave come trasferire, illustrare, far conoscere, far acquisire, fornire, favorire, definire, delineare etc”.

E strettamente correlati agli obiettivi sono i ‘risultati attesi’ dall’azione formativa “che dovranno essere coerenti con tali obiettivi, conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. Il raggiungimento dei risultati attesi dipende in buona misura dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia formativa. I risultati attesi non dovranno limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni, ma dovranno riflettere gli aspetti relativi al sapere agire, alla soluzione dei problemi e agli aspetti relazionali durante le attività che si è chiamati a svolgere”.

Link all’articolo di PuntoSicuro “Il testo del nuovo accordo stato regioni sulla formazione”