Regolamento europeo DPI 01: criticità e applicazione

Benché i dispositivi di protezione individuale (DPI) debbano essere impiegati (come indicato nel D.Lgs. 81/2008) solo “quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”, è indubbio che i DPI siano un importante risorsa, anche se non la prima, per la prevenzione e riduzione degli infortuni sul lavoro.

Per questo motivo mi pare interessante riportare, in questo e in prossimi articoli del blog, alcune informazioni sul nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 e che si applica già dal 21 aprile 2018 (in questa data è abrogata la Direttiva 89/686/CEE).

Alcune brevi informazioni correlate da alcune interviste e approfondimenti realizzate, come si vedrà, prima del 21 aprile, ma ancora in grado di fornire utili indicazioni agli operatori sulle novità in atto.

Ricordiamo innanzitutto che Regolamento, rispetto anche a quanto contenuto nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale), ha leggermente modificato la divisione in categorie dei DPI.

Una nuova divisione in categorie – contenuta nell’allegato I del Regolamento 2016/425 – che non può che avere conseguenze sullo stesso D. Lgs. 81/2008 e sugli allegati.

E, come ricordato nell’articolo “L’applicazione del nuovo regolamento europeo sui DPI” pubblicato su PuntoSicuro il 23 marzo 2018, le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a proteggere gli utilizzatori secondo il nuovo Regolamento sono tre:

  • la categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
    • lesioni meccaniche superficiali;
    • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
    • contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
    • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
    • condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
  • la categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
    • sostanze e miscele pericolose per la salute;
    • atmosfere con carenza di ossigeno;
    • agenti biologici nocivi;
    • radiazioni ionizzanti;
    • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
    • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
    • cadute dall’alto;
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    • annegamento;
    • tagli da seghe a catena portatili;
    • getti ad alta pressione;
    • ferite da proiettile o da coltello;
    • rumore nocivo”.

La categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.

E se la categoria di rischio dei DPI è importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza), altre piccole modifiche riguardano poi proprio gli stessi requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI, come riportati nell’allegato II del nuovo regolamento.

Se, di fronte ad un Regolamento, manca la necessità di un decreto di recepimento specifico, la necessità di normative applicative specifiche è avvertita anche dal legislatore che nella legge 25 ottobre 2017, n. 163Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017” ha previsto un aggiornamento, un adeguamento della normativa in essere, anche con riferimento al tema delle sanzioni e delle notifiche, che dovrebbe avvenire indicativamente (se le nostre leggi non fossero purtroppo spesso in perenne ritardo) entro il 21 novembre 2018.

Rimandando all’articolo di Puntosicuro riguardo al testo della legge 25 ottobre 2017, n. 163, concludo ora con una prima breve intervista a Virginio Galimberti che ricopre vari ruoli in UNI (Ente italiano di normazione) ed è, in particolare, Presidente della Sottocommissione DPI.

Ricordiamo ancora che l’intervista è stata realizzata qualche settimana prima della data di applicazione del Regolamento (21 aprile 2018).


Quali sono le conseguenze più rilevanti della prossima applicazione del regolamento UE 2016/425?

Virginio Galimberti: “La prossima applicazione del regolamento UE 2016/425 prevista per il 21 Aprile 2018 comporterà sicuramente parecchie modifiche alla legislazione nazionale in particolare in tutte quelle parti che fanno specifico riferimento alla abrogata D.E. 89/686/CEE.

Di fatto il Regolamento va a sostituire (o modificare, come sembra di capire dall’art 6 comma 3 lettera a) della legge 163/2017) il D.Lgs. 475/92 emanato per il recepimento a livello nazionale della sopra citata direttiva.

L’eventuale abrogazione o modifica del D.Lgs. 475/92 dovrebbe comportare a sua volta la modifica dell’articolo 76 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (Requisiti dei DPI) nel quale, come unico requisito base, si dice che il DPI deve essere conforme alle norme di cui al D.Lgs. 475/92.

Altro punto del regolamento che dovrebbe causare la modifica del D.Lgs. 81/2008 (art 77 comma 5 obbligo di addestramento) sta nel fatto che inserisce in terza categoria (grandi rischi o “salvavita” per la vecchia direttiva o D.Lgs. 475/92) i dispositivi di protezione dell’udito che prima erano allocati nella seconda categoria.

L’attuale art 77 comma 5 richiede che: l’addestramento è indispensabile per ogni DPI che ai sensi del decreto legislativo  4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.

Ulteriore conseguenza dell’applicazione del regolamento UE 2016/425 nei confronti del D.Lgs. 81/2008 consiste nell’adeguamento della terminologia riportata nell’allegato VIII del decreto.

Ai fini dell’applicazione dei nuovi Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza (RES), oltre ad inserire un capitolo “Osservazioni preliminari” con il quale si specifica cosa sono i RES che devono essere conferiti da parte del fabbricante al DPI e come ciò deve essere fatto, al punto 1 viene giustamente sostituito il termine “Assicurare” riportato nella DE con “Offrire”.

La maggior parte dei cambiamenti è rappresentato da un adeguamento più consono dei termini mantenendo inalterati i requisiti richiesti.

Come novità si possono evidenziare le seguenti aggiunte:

– Punto 1.3.4 – relativo a “Indumenti protettivi contenenti dispositivi amovibili” (es.: giacche per motociclisti)

– Punto 1.4 – Istruzioni e informazioni del fabbricante – i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell’Unione; – k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate; – l) l’indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE – Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI

– Punto 3.8.2 – Dispositivi conduttori (Lavori sotto tensione)

Con riferimento alla documentazione tecnica che il fabbricante deve produrre per la certificazione dei DPI il nuovo regolamento, a differenza della abrogata direttiva, non fa più distinzione di contenuti tra la prima categoria e le altre.

Una delle novità per i produttori di DPI di prima categoria consiste nel fatto che devono prevedere il “Controllo interno della produzione” (Modulo A) non richiesto dalla legislazione precedente.

Altro grosso problema per il quale al momento non si riesce a recuperare indicazione è rappresentato dalla gestione del periodo di interregno di un anno tra il regolamento e la direttiva che viene abrogata dal 21 Aprile 2018 ma per alcuni aspetti resta in vigore fino al 21 Aprile 2019”.

 

In alcuni prossimi post, sempre dedicati a questo Regolamento, riporterò ulteriori approfondimenti e commenti sulle novità in materia di sicurezza per i lavoratori, gli operatori e le aziende.

 

Link all’articolo originale di PuntoSicuro…