Partendo dall’importanza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in ogni strategia di prevenzione degli infortuni, specialmente laddove i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti diversamente, torniamo a parlare del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 (dallo scorso 21 aprile 2018).
Nel precedente post ho ricordato che, come indicato dalla legge del 25 ottobre 2017, n. 163, saranno necessari futuri adeguamenti, ad esempio per aggiornare le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 o per abrogare eventuali disposizioni incompatibili con il Regolamento 2016/425. E forse sarà prevista qualche modifica allo stesso D.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Riguardo ai DPI cosa è cambiato dal 21 aprile 2018 per le aziende? Sarà veramente necessario modificare il D.Lgs. 81/2008 o potrebbe essere sufficiente una revisione del D.Lgs. 475/92? Quali sono le problematiche lasciate aperte dal nuovo regolamento?
Per rispondere a queste domande è stata pubblicata su PuntoSicuro – prima della scadenza del 21 aprile 2018 e nell’articolo “Le criticità relative all’applicazione del nuovo Regolamento DPI” – un’intervista a Virginio Galimberti, presidente della Sottocommissione DPI dell’UNI.
Presento in questo post le risposte alle prime tre domande che gli abbiamo posto sul significato della scadenza del 21 aprile, sulle modifiche normative e su alcune problematiche correlate alle “disposizioni transitorie”.
Nella seconda parte dell’intervista – che pubblicherò in un prossimo post – Virginio Galimberti si soffermerà sulle novità del nuovo Regolamento DPI, sulla futura normativa tecnica e sulle conseguenze del Regolamento sulle aziende e sulla sicurezza dei DPI.
Partiamo dalla scadenza del prossimo 21 aprile 2018 in cui si dovrà applicare il nuovo Regolamento 2016/425 e cerchiamo di capirne meglio il significato. In realtà il Regolamento era già entrato in vigore circa due anni fa, cosa cambia realmente ora con la scadenza del 21 aprile?
Virginio Galimberti: Non si può parlare di alcun tipo di cambiamento in quanto, a tutti gli effetti, il Regolamento UE 2016/425, per sua stessa imposizione (art. 48 “Entrata in vigore e applicazione”) stabilisce che lo stesso “entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea” (20 aprile 2016) ma “si applica a decorrere dal 21 aprile 2018”. Pertanto non ha ancora visto la sua “applicazione”.
Sono previste alcune eccezioni le cui scadenze, passate e future, sono state fissate in:
- 21 ottobre 2016 relativa agli articoli da 20 a 36 (Capo V Notifica degli Organismi di Valutazione della Conformità – 20 Notifica; 21 Autorità di notifica; Requisiti relativi alle autorità di notifica; 23 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica; 24 Requisiti relativi agli organismi notificati; 25 Presunzione di conformità degli organismi notificati; 26 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati; 27 Domanda di notifica; 28 Procedura di notifica; 29 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati; 30 Modifiche delle notifiche; 31 Contestazione della competenza degli organismi notificati; 32 Obblighi operativi degli organismi notificati; 33 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati; 34 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati; 35 Scambio di esperienze; 36 Coordinamento degli organismi notificati) e dell’articolo 44 (Capo VII Atti delegati e atti di esecuzione – Procedura di comitato) della quale non sono aggiornato ma penso che siano stati definiti tutti gli articoli (anche con Accredia) in quanto necessari per permettere agli Organismi Notificati di procedere nelle fasi di certificazione CE previste dallo stesso regolamento;
- 21 marzo 2018 relativa all’articolo 45, paragrafo 1 (Capo VIII Disposizioni transitorie finali – Sanzioni – Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro il 21 marzo 2018, e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi) per la quale, anche in questo caso non sono aggiornato ma penso che si sia fatto ricorso alla legge 24 dicembre 2012 n° 234 che all’art . 33 stabilisce la “Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea”.
Immagino che il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, malgrado l’abrogazione della direttiva recepita, sia ancora formalmente in vigore. È necessario e urgente, a suo parere, che il legislatore lo aggiorni con le novità del Regolamento? E sarà necessario anche modificare il D.Lgs. 81/2008 o potrebbe essere sufficiente una revisione del D.Lgs. 475/92?
Virginio Galimberti: Da quanto mi risulta il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (essendo una legge nazionale italiana di recepimento di una direttiva europea) non viene annullato automaticamente dall’abrogazione della direttiva europea 89/686/CEE che l’ha generata e, pertanto, è formalmente in vigore fino a quando verranno prese decisioni in merito.
Oltre alla attuazione della citata direttiva il D.Lgs 475/92 interessa direttamente anche il D.Lgs. 81/2008 in quanto viene specificatamente citato all’art. 76 comma 1 (Requisiti dei DPI) che recita “I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni”.
Secondo il mio punto di vista non sono della opinione che sia necessario un aggiornamento del D.Lgs. 475/92 perché le regole di applicazione dei Regolamenti, contrariamente alla vecchia legislazione europea riferita alle Direttive, non prevedono decreti attuativi per la loro attuazione. Mi risulta, però che ci esista una legge italiana (legge 25 ottobre 2017, n.163 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017) che all’art. 6 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure …..omissis…, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Nello specifico il comma 3 stabilisce: “Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni”.
Per quanto riguarda la modifica del D.Lgs. 81/2008 ritengo possa essere sufficiente una eventuale revisione del D.Lgs. 475/92, sempre che avvenga, qualora la stessa tenga in considerazione tutti gli aspetti di adeguamento previsti dal regolamento (ad esempio l’adeguamento dell’art. 77 comma 5 dove si richiama lo specifico addestramento dei DPI per la protezione dell’udito allocati ora dal regolamento nella terza categoria).
Lei su PuntoSicuro ha accennato al problema della gestione del periodo di interregno di un anno tra il regolamento e la direttiva che viene abrogata dal 21 Aprile 2018 ma per alcuni aspetti resta in vigore fino al 21 Aprile 2019…
Virginio Galimberti: Il Regolamento UE 2016/425 abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 (art. 4) a decorrere dal 21 aprile 2018 però, con l’art 47 (Disposizioni transitorie) stabilisce che “gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019”.
Quindi si tratta solo di Dispositivi di Protezione Individuale già coperti da regolare certificazione CE di tipo (attestati) effettuata antecedentemente al 21 aprile 2018 e già prodotti. Per messa a disposizione sul mercato si intende (vedi definizioni riportate nello stesso regolamento): “la fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.
Ai fini del regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato (Art. 4) solo DPI che, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.
Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data”.
Link all’articolo originale di PuntoSicuro…
Intervista di Tiziano Menduto