Indagine competenze Stato/Regioni 9: piccole modifiche, stesso obiettivo

La modifica al Titolo V della seconda parte della Costituzione – all’interno di un disegno di legge costituzionale più complessivo finalizzato al superamento del bicameralismo perfetto – continua il suo lungo iter. Con questo blog di riflessione cerco di rispondere ad alcune domande sull’utilità e sulle conseguenze dell’accentramento o decentramento delle competenze in materia di salute e sicurezza. Molti dei materiali presentati sul blog fanno riferimento a interviste e articoli pubblicati sul quotidiano online, in materia di sicurezza sul lavoro, PuntoSicuro.

Un altro passo avanti del disegno di legge costituzionale che modifica anche il Titolo V della seconda parte della Costituzione riportando le competenze in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” allo Stato.

L’Assemblea di Palazzo Madama martedì 13 ottobre ha approvato, ma con modifiche, in terza lettura, il disegno di legge n. 1429-B, di revisione della Parte II della Costituzione.

Ora il provvedimento torna alla Camera.

Ci sono piccole variazioni, abbastanza irrilevanti, ma che spostano in ambiti differenti il tema della sicurezza sul lavoro…

Per parlarne, ricordando anche i prossimi passi (l’ultima approvazione alla Camera e poi il probabile referendum), riprendo un contributo di Rocco Vitale, presidente dell’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS), pubblicato da PuntoSicuro il 09 ottobre 2015 con il titolo “Salute e sicurezza sul lavoro ritornano allo Stato?”. Il contributo racconta le piccole modifiche apportate che non cambiano nella sostanza il passaggio delle competenze allo Stato.

Buona lettura.

Tiziano Menduto

 


Al Senato della Repubblica ieri era in corso di discussione la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione. La  modifica di legge costituzionale deve essere approvata con doppia lettura tra Camera e Senato. Quella che in corso al Senato è la terza lettura che, ad approvazione avvenuta, tornerà alla Camera dei Deputati per la lettura definitiva (e qualora vengano apportate modifiche dovrà ritornare al Senato).

Nella seduta dell’8 ottobre il Senato ha dunque approvato il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione “Relazione tra la potestà legislativa statale e regionale”. Si tratta dell’articolo che ha introdotto le “ materie di legislazione concorrente”, tra Stato e Regioni, tra cui la “tutela e sicurezza del lavoro” che ha creato tanta confusione, per non usare parole più grevi, nella delicata e seria materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che in prima lettura al Senato l’8 agosto 2015 e alla Camera dei Deputati il 10 marzo 2015 il paragrafo della “legislazione concorrente” è stato definitivamente abolito. Senato e Camera hanno riscritto e modificato l’art. 117 della Costituzione definendo che lo Stato ha legislazione esclusiva in determinate materie.

Nella fattispecie il Senato ha introdotto la lettera m) “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro”. Questa formulazione è stata modificata dalla Camera dei Deputati che ha aggiunto le “politiche sociali” e contestualmente ha tolto “la tutela e sicurezza sul lavoro”.

Si tratta però solo di uno spostamento in quanto, alla successiva lettera o) la Camera ha aggiunto al testo del Senato “la tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale”.

Riassumendo e semplificando o nella lettera m) o nella o) la sicurezza sul lavoro torna allo Stato e viene tolta, una volta per tutte, quella astrusa e deleteria formulazione della “legislazione concorrente”.

A Milano un vecchio proverbio dice “Offelee, fa el tò mestee – Pasticciere fa il tuo mestiere” invitando ciascuno a non occuparsi delle cose degli altri.

Con la seduta di ieri e l’approvazione di diverse modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione (non solo modifiche all’articolo 117, ma ad esempio anche all’articolo 116 e 119), riguardo alla legislazione in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”si è fatto dunque un bel passo avanti di chiarezza e serietà.

Solo per un pettegolezzo di cronaca ricorderete i milioni di emendamenti presentati al testo in discussione al Senato.

Ebbene l’emendamento al testo già approvato da Senato e Camera alla lettera m) era il seguente: “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro”;  insomma, anche da parte delle opposizioni nessuna difesa della “legislazione concorrente” e la volontà – a questo punto possiamo dire unanime di tutto il Parlamento – di restituire allo Stato la “tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. Addio Accordi Stato Regioni!

Adesso il provvedimento tornerà alla Camera dei Deputati per la quarta e, speriamo, ultima lettura definitiva che, dopo il referendum consultivo previsto dal Governo, cambierà l’ art. 117 della Costituzione aprendo un nuovo capitolo per la salute e sicurezza sul lavoro.

Rocco Vitale, presidente AiFOS

Link all’articolo originale di PuntoSicuro

Indagine competenze Stato/Regioni 8: l’evoluzione delle modifiche in materia di competenze

La modifica al Titolo V della seconda parte della Costituzione – all’interno di un disegno di legge costituzionale più complessivo finalizzato al superamento del bicameralismo perfetto – continua il suo lungo iter dopo l’approvazione alla Camera (seduta del 10 marzo 2015). Ora la riforma dovrà tornare a Palazzo Madama per l’iter della seconda lettura e approvazione. Con questo blog di riflessione cerco di rispondere ad alcune domande sull’utilità e sulle conseguenze dell’accentramento o decentramento delle competenze in materia di salute e sicurezza. E lo vorrei fare attraverso una raccolta di materiali e di pareri, con particolare riferimento a mie interviste e articoli pubblicati sul quotidiano online, in materia di sicurezza sul lavoro, PuntoSicuro.

 

Le modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione continuano il loro iter.

Dopo aver ragionato, nel precedente post, sul percorso articolato della riforma costituzionale, vorrei affrontare un aspetto non sufficientemente sottolineato nei resoconti dei media: i piccoli cambiamenti a cui la riforma è soggetta nei vari passaggi parlamentari.

Se rimaniamo sempre sul tema delle competenze relative alla “tutela e sicurezza del lavoro” anche la variazione di qualche parola, di qualche riga, nella riforma, possono avere un rilevante significato.

Per parlarne riprendo semplicemente un interessante contributo diRocco Vitale, presidente dell’associazione AiFOS, pubblicato da PuntoSicuro il 16 marzo 2015 con il titolo “Dove andiamo con la sicurezza sul lavoro?”. Il contributo racconta quali modifiche la Camera ha apportato al testo predisposto dal Senato.

Buona lettura.

Tiziano Menduto

 


 

Due su quattro. La Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura le  modifiche alla Costituzione. Ci vorrà ancora un anno per la terza e poi quarta lettura. Alla fine verrà proposto un referendum popolare per l’approvazione, o meno, della nuova Costituzione.

In questo provvedimento un aspetto importante, oltre a quelli più noti e discussi, riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro.

In particolare il nuovo testo relativo all’art. 117 della Costituzione apporta all’attuale sistema una modifica fondamentale. Di fatto viene abolita quella che si chiama “legislazione concorrente” delle Regioni e pertanto verrà meno tutto il sistema degli Accordi Stato-Regioni.

Come noto, già nell’agosto dello scorso anno, il Senato della Repubblica aveva dato il via alla prima approvazione delle modifiche all’art. 117. Nei giorni scorsi la Camera, nell’approvare il testo predisposto dal Senato, ha apportato una piccola modifica: poche righe ma significative.

Vediamo nel dettaglio le nuove modifiche.

L’art. 117, modificato dal Senato, definisce la legislazione esclusiva dello Stato in una serie di materie tra cui la “previdenza sociale ivi compresa la previdenza complementare e integrativa”.  La Camera ha modificato questo comma aggiungendovi “tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale”.

In buona sostanza viene riaffermato in modo esplicito ciò che di fatto avveniva con l’abolizione delle materie concorrenti: la norma approvata estende il concetto di previdenza sociale a tutela e sicurezza sul lavoro. Dunque, senza possibilità di equivoci o interpretazioni, la materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rientra nella piena competenza dello Stato non delegabile alla legislazione regionale.

Nel corso dell’esame presso la Camera sono state approvate, sia in sede referente che in Assemblea, alcune modifiche tese a riformulare specifiche materie di competenza legislativa. In particolare, la competenza in materia di tutela e sicurezza del lavoro è stata interamente attribuita allo Stato, mentre nel testo approvato dal Senato lo era limitatamente alle disposizioni generali e comuni [lett. o) e m)].

Come già avvenuto al Senato, anche alla Camera è stato abrogato il comma che definiva la “legislazione concorrente” in ambiti specifici quali la sicurezza del lavoro, l’istruzione, l’alimentazione, la protezione civile, ecc. ecc.

Ed è proprio nell’abolizione della legislazione concorrente che viene ad esercitarsi una profonda modifica dei rapporti normativi.

C’è da chiedersi che cosa succeda adesso, o domani. Per il momento non cambia nulla sino alle approvazioni definitive. Dato per completato l’iter parlamentare delle 4 letture, tra Camera e Senato, verranno – di fatto – modificate tutte le leggi, decreti o decreti legislativi laddove vi siano dei rimandi ad Accordi tra lo Stato e le Regioni. Ciò però, non significa, l’abolizione dalla sera alla mattina di tutti gli Accordi in essere ed approvati. E, d’altro canto, non può nemmeno configurarsi un vuoto legislativo.

Di fatto gli attuali Accordi Stato-Regioni avranno valore fino alla loro decadenza decretata con altri atti che possono essere decreti ministeriali o nuove leggi. Ma non sarà un passaggio semplice. Di fatto ci troveremo ad operare con un sistema legislativo che continuerà ad applicare tali Accordi in attesa della nuova legislazione di riferimento, pur non riconoscendoli più costituzionalmente validi. Sarà un dibattito interessante e che non mancherà di sollevare problemi, polemiche e prospettive.

Come sempre accade – purtroppo – nel nostro abbastanza sgangherato corpus legislativo, sappiamo già che al momento dell’approvazione definitiva delle modifiche costituzionali si presenta la prevedibile necessità di modificare altrettante leggi e norme. Però prima di rimboccarsi le maniche si aspetta il D-Day per cominciare daccapo. Con il risultato che tutto resterà fermo in attesa del “partiam, partiam, partite…” dell’opera, dove tutti cantano ma restano impassibilmente fermi.

Probabilmente succederà ancora una volta così. Si cambierà la Costituzione (già sapendo adesso cosa si cambia) e staremo ad aspettare Godot.

Cosa fare, invece, nell’immediato? Non è vero che non ci sia nulla da fare. I periodi di gestazione e discussione di leggi e norme servono o, meglio, dovrebbero servire ad alimentare il dibattito culturale. In un paese, come il nostro di guelfi e ghibellini, i dibattiti sulle leggi si aprono dopo la loro approvazione con il risultato che ciascuno tende a dare la propria interpretazione.

In un paese moderno e civile il dibattito si fa mentre si lavora al cambiamento e, allorquando la norma viene approvata, cessano le parole e si inizia il percorso della sua applicazione.

Verrebbe da chiedersi perché di questo tema non se ne parli. Siamo tutti – da anni ormai – in attesta della modifica dell’Accordo Stato Regioni del 2006 sugli RSPP e non abbiamo il coraggio di dire che si sta pensando (da anni) ad una sistema normativo che verrà abolito. I puristi della dottrina diranno che il sistema attuale non è cambiato e dunque si va avanti come se nulla fosse. Una bella risposta da politica dello struzzo che mette la testa sotto la sabbia, perché non vuole vedere, ma all’aria – ben visibile – sta la parte posteriore.

Varrebbe la pena, allora, iniziare nello stesso momento in cui si parla di semplificazioni, delle nuove politiche del lavoro, del Job Acts, dell’ Agenzia Unica, a discutere tenendo presente il faro di riferimento rappresentato dalle modifiche dell’art. 117 della Costituzione e procedere con logica conseguenza. Almeno in una fase di confronto, dialettica e dibattito quale contributo ai temi della salute e sicurezza le cui (nuove) norme, non dovrebbero produrre carta ed adempimenti formali, bensì costituire atti sostanziali per la prevenzione degli infortuni, degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali. Questo è il tema anche se, spesso, nel suo svolgimento viene dimenticato il titolo e si discute dei fogli, della penna, dell’inchiostro e dei bolli. Tutte cose assai utili per scrivere il tema, ma non il suo contenuto.

Rocco Vitale, presidente AiFOS

Link all’articolo originale di PuntoSicuro