Regolamento europeo DPI 03: le conseguenze della sua applicazione

Concludo con questo post il breve viaggio attorno alle novità del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, un regolamento che ha abrogato solo da qualche mese, dal 21 aprile 2018, la precedente Direttiva 89/686/CEE ‘concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale’.

Un viaggio che, attraverso le parole di Virginio Galimberti, presidente della Sottocommissione DPI dell’UNI, ha permesso di accennare alla necessità di futuri adeguamenti normativi, ad esempio per aggiornare le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 o per abrogare eventuali disposizioni incompatibili con il Regolamento 2016/425.

 

Quali sono le principali novità del nuovo Regolamento europeo? Cosa cambia realmente per le aziende? Sono previste nuove normative tecniche sui DPI correlate al Regolamento? Ci saranno anche modifiche sulla direttiva sulle prescrizioni minime per l’uso dei DPI? Quali sono le criticità ancora presenti?

Quella che pubblico oggi è la seconda parte dell’intervista a Virginio Galimberti da me realizzata e pubblicata su PuntoSicuro (prima della scadenza del 21 aprile 2018) nell’articolo “Le conseguenze dell’applicazione del nuovo Regolamento DPI”.

La prima parte è stata invece pubblicata nel precedente post “Regolamento europeo DPI 02: le scadenze e le modifiche necessarie”.

Ce le ha già accennate in un recente articolo, ma ci ricordi quelle che ritiene essere le principali novità del Regolamento e le conseguenze dirette sulle aziende… Ci sono novità rilevanti in materia di RES?

Virginio Galimberti: Come già accennato in un precedente articolo e in parte nelle prime risposte a questa intervista, l’applicazione del Regolamento UE 2016/425 comporterà sicuramente parecchie modifiche alla legislazione nazionale in particolare in tutte quelle parti che fanno specifico riferimento alla abrogata D.E. 89/686/CEE.

Oltre ad alcuni passaggi già esplicitati nelle risposte nella prima parte dell’intervista, che non starei a ripetere (modifiche degli art 76 e 77 del D.Lgs. 81/2008 dovute all’abrogazione/aggiornamento del D.Lgs. 475/92) una ulteriore conseguenza dell’applicazione del regolamento UE 2016/425 nei confronti del D.Lgs. 81/2008 consiste nell’adeguamento della terminologia riportata nell’allegato VIII del decreto.

Ai fini invece del conferimento ai DPI da mettere sul mercato dei “nuovi” Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza (RES), oltre ad inserire un capitolo “Osservazioni preliminari” con il quale si specifica cosa sono i RES che devono essere conferiti da parte del fabbricante al DPI e come ciò deve essere fatto, al punto 1 viene giustamente sostituito il termine “Assicurare” riportato nella D.E. con “Offrire”.

La maggior parte dei cambiamenti è rappresentato da un adeguamento più consono dei termini mantenendo inalterati i requisiti richiesti.

Come novità si possono evidenziare le seguenti aggiunte:

  • Punto 1.3.4 – relativo a “Indumenti protettivi contenenti dispositivi amovibili” (es.: giacche per motociclisti);
  • Punto 1.4 – Istruzioni e informazioni del fabbricante – i) [modificato rispetto alla versione degli allegati della 89/686/CEE] il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell’Unione; – k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate; – l) l’indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE – Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI;
  • Punto 3.8.2 – Dispositivi conduttori (Lavori sotto tensione).

Con riferimento alla documentazione tecnica che il fabbricante deve produrre per la certificazione dei DPI il nuovo regolamento, a differenza della abrogata direttiva, non fa più distinzione di contenuti tra la prima categoria e le altre.

Una delle novità per i produttori di DPI di prima categoria consiste nel fatto che devono prevedere il “Controllo interno della produzione” (Modulo A) non richiesto dalla legislazione precedente.

Quali sono gli sviluppi futuri del Regolamento europeo? Sono previste anche nuove normative UNI sul tema DPI?

Virginio Galimberti: Non essendo ancora iniziata l’applicazione del Regolamento non sono in grado di prevedere quali possano essere i futuri sviluppi dello stesso e neppure i problemi che si potrebbero creare a livello gestionale che, secondo me, potrebbero essere nulli.

Posso invece essere più preciso, da normatore, a proposito dello sviluppo delle normative UNI sul tema dei DPI.

Come per quanto riguardava la D.E. 89/686/CEE la produzione delle norme “armonizzate” avveniva a seguito del mandato della UE al CEN (normazione a copertura di direttive specifiche), con l’applicazione del Nuovo Regolamento l’Unione Europea ha provveduto a cambiare la destinazione d’uso adeguandola al Regolamento stesso.

La presunzione di conformità prevista per le norme armonizzate dalla Direttiva viene riconfermata dal Regolamento che con l’art. 14 recita: “Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.”

Indipendentemente dalla parte legislativa la produzione delle norme UNI EN o UNI EN ISO sulla tematica dei DPI è sempre in evoluzione. Il problema italiano consiste nelle sparute forze disponibili nei Gruppi di lavoro UNI che per alcuni argomenti non è purtroppo in grado neanche di seguire i lavori.

Mi pare che siano previste anche delle future modifiche nella direttiva sociale 89/656/CE sulle prescrizioni minime per l’uso dei DPI….

Virginio Galimberti: A rigor di logica i contenuti del Regolamento UE 2016/425, per i quali, nelle risposte precedenti, ho accennato ad alcune modifiche conseguenti per il Titolo III del D.Lgs. 81/2008 (legge nazionale), dovrebbero comportare anche una riedizione aggiornata della Direttiva 89/656/CEE del 30 novembre 1989 (il cui recepimento costituisce il Titolo III capo II del D.Lgs. 81/2008) – direttiva relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro – sia per quanto riguarda il testo e sia principalmente gli allegati (riportati nell’allegato 8 del D.Lgs. 81/2008).

Il motivo principale di questa riedizione, riferito ai tre allegati, è l’allineamento della terminologia con quella del Regolamento; l’ampliamento della lista dei rischi lavorativi (allegato I) inserendone di nuovi quali ad esempio CEM; necessità di rivedere la lista dei DPI (allegato II) alla luce di quanto oggi disponibile sul mercato considerando anche eventuali accessori e ampliare la lista delle lavorazioni che prevedono l’uso dei DPI (allegato III) proponendo di collegare le lavorazioni alla valutazione del rischio e di realizzare strumenti di supporto a tematiche specifiche (ad esempio adattabilità dei DPI alle differenze di genere come misure, pesantezza, ergonomia ecc.).

Secondo la mia opinione, l’argomento dovrebbe essere di competenza, in Italia, del Ministero del lavoro e mi era stato detto che eravamo in dirittura d’arrivo.

Malgrado i ripetuti tentativi di informarmi a livello Ministeriale le uniche indicazioni non ufficiali che sono riuscito ad ottenere riguardano lavori di modifica a livello Europeo della sola Direttiva.

I lavori sono iniziati a giugno 2017 nell’ambito dell’ACSH (Advisory Commettee on Safety and Health at Work) che si è avvalsa di un gruppo di esperti provenienti da 21 paesi europei (Italia purtroppo non presente).

Nell’ultimo incontro che si è tenuto il 16 gennaio 2018 sono state presentate le proposte dei singoli stati che in precedenza avevano formulato commenti sui tre allegati. Da parte dell’Italia dovrebbero essere formulate le nostre proposte da inviare ma non ho minimamente idea da chi. Per la modifica del D.Lgs. 81/2008 non sono a conoscenza di attività/iniziative…

In definitiva quale sarà l’impatto del nuovo regolamento sulla qualità dei DPI e sulla sicurezza nelle aziende? Quali sono le eventuali criticità ancora presenti? E quale è stata la risposta e l’attenzione delle aziende produttrici di DPI in relazione alle nuove scadenze?

Virginio Galimberti: Considerando le leggere differenze applicative che ci sono tra le due legislazioni, dal punto di vista della qualità dei DPI e, di conseguenza, della sicurezza delle aziende (naturalmente legata ai DPI) non ci dovrebbe essere alcuna differenza.

Per parlare di criticità dividerei l’argomento in due.

Criticità derivanti dalle procedure di certificazione imposte che sono spesso legate alle difficoltà di interpretazione delle norme armonizzate, quando ci sono, da parte sia dei fabbricanti e sia degli organismi notificati preposti.

Criticità, in particolare per gli utilizzatori, legate al nostro sistema di distribuzione sul mercato che è molto polverizzato e che non sempre è all’altezza di trasmettere competenze e informazioni necessarie per una corretta gestione e uso del DPI (nel nostro paese la percentuale di piccole/medie imprese che si rivolge alla grande distribuzione o a ferramenta/colorifici è altissima).

Negli interventi presso molte aziende è normale rilevare la mancanza di note informative o trovare DPI inadatti ai rischi evidenziati (quando vengono effettivamente riportati sul documento di valutazione dei rischi) ovvero di presenza di personale che usa DPI salvavita senza addestramento.

In conclusione, non avendo collegamenti direttamente con le associazioni di settore, non sono al corrente di risposte e attenzione delle aziende produttrici di DPI in relazione alle nuove scadenze se non per un singolo caso per il quale sono stato coinvolto direttamente come coordinatore di un Gruppo di lavoro UNI.

Purtroppo, dopo l’entrata in vigore del Regolamento, un fabbricante ha reagito, a tempo scaduto cercando di coinvolgere ministeri ed altro, lamentando una sorta di illegittimità ed illegalità dello stesso nelle Disposizioni Transitorie dell’Articolo 47 ritenendo non possibile avere un solo anno (fino al 21 aprile 2019) per mettere a disposizione sul Mercato i prodotti conformi alla Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989, e prodotti prima dell’entrata in vigore del Regolamento stesso.

Il Fabbricante segnala che è praticamente impossibile per qualsiasi Azienda smaltire centinaia (se non migliaia) di articoli dei vari DPI nel giro di un solo anno.

Tra altre motivazioni lo stesso fabbricante contesterebbe anche la scadenza quinquennale dei certificati di esame UE del tipo (considerazione iniziale n°27 ed Allegato V, paragrafo 6.1 del Regolamento Europeo) probabilmente senza essere informato che tale scadenza, proposta in fase di modifica della D.E. 89/686/CEE, è già attuata da anni da parecchi Organismi Notificati.

Link all’articolo originale di PuntoSicuro “Le conseguenze dell’applicazione del nuovo Regolamento DPI”…

Link alla prima parte dell’intervista…

Intervista di Tiziano Menduto

Regolamento europeo DPI 02: le scadenze e le modifiche necessarie

Partendo dall’importanza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in ogni strategia di prevenzione degli infortuni, specialmente laddove i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti diversamente, torniamo a parlare del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 (dallo scorso 21 aprile 2018).

Nel precedente post ho ricordato che, come indicato dalla legge del 25 ottobre 2017, n. 163, saranno necessari futuri adeguamenti, ad esempio per aggiornare le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 o per abrogare eventuali disposizioni incompatibili con il Regolamento 2016/425. E forse sarà prevista qualche modifica allo stesso D.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Riguardo ai DPI cosa è cambiato dal 21 aprile 2018 per le aziende? Sarà veramente necessario modificare il D.Lgs. 81/2008 o potrebbe essere sufficiente una revisione del D.Lgs. 475/92? Quali sono le problematiche lasciate aperte dal nuovo regolamento?

Per rispondere a queste domande è stata pubblicata su PuntoSicuro – prima della scadenza del 21 aprile 2018 e nell’articolo “Le criticità relative all’applicazione del nuovo Regolamento DPI” – un’intervista a Virginio Galimberti, presidente della Sottocommissione DPI dell’UNI.

Presento in questo post le risposte alle prime tre domande che gli abbiamo posto sul significato della scadenza del 21 aprile, sulle modifiche normative e su alcune problematiche correlate alle “disposizioni transitorie”.

Nella seconda parte dell’intervista – che pubblicherò in un prossimo post – Virginio Galimberti si soffermerà sulle novità del nuovo Regolamento DPI, sulla futura normativa tecnica e sulle conseguenze del Regolamento sulle aziende e sulla sicurezza dei DPI.

 


Partiamo dalla scadenza del prossimo 21 aprile 2018 in cui si dovrà applicare il nuovo Regolamento 2016/425 e cerchiamo di capirne meglio il significato. In realtà il Regolamento era già entrato in vigore circa due anni fa, cosa cambia realmente ora con la scadenza del 21 aprile?

Virginio Galimberti: Non si può parlare di alcun tipo di cambiamento in quanto, a tutti gli effetti, il Regolamento UE 2016/425, per sua stessa imposizione (art. 48 “Entrata in vigore e applicazione”) stabilisce che lo stesso “entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea” (20 aprile 2016) ma “si applica a decorrere dal 21 aprile 2018”. Pertanto non ha ancora visto la sua “applicazione”.

Sono previste alcune eccezioni le cui scadenze, passate e future, sono state fissate in:

  • 21 ottobre 2016 relativa agli articoli da 20 a 36 (Capo V Notifica degli Organismi di Valutazione della Conformità – 20 Notifica; 21 Autorità di notifica; Requisiti relativi alle autorità di notifica; 23 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica; 24 Requisiti relativi agli organismi notificati; 25 Presunzione di conformità degli organismi notificati; 26 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati; 27 Domanda di notifica; 28 Procedura di notifica; 29 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati; 30 Modifiche delle notifiche; 31 Contestazione della competenza degli organismi notificati; 32 Obblighi operativi degli organismi notificati; 33 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati; 34 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati; 35 Scambio di esperienze; 36 Coordinamento degli organismi notificati) e dell’articolo 44 (Capo VII Atti delegati e atti di esecuzione –  Procedura di comitato) della quale non sono aggiornato ma penso che siano stati definiti tutti gli articoli (anche con Accredia) in quanto necessari per permettere agli Organismi Notificati di procedere nelle fasi di certificazione CE previste dallo stesso regolamento;
  • 21 marzo 2018 relativa all’articolo 45, paragrafo 1 (Capo VIII Disposizioni transitorie finali – Sanzioni – Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro il 21 marzo 2018, e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi) per la quale, anche in questo caso non sono aggiornato ma penso che si sia fatto ricorso alla legge 24 dicembre 2012 n° 234 che all’art . 33 stabilisce la “Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea”.

 

Immagino che il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, malgrado l’abrogazione della direttiva recepita, sia ancora formalmente in vigore. È necessario e urgente, a suo parere, che il legislatore lo aggiorni con le novità del Regolamento? E sarà necessario anche modificare il D.Lgs. 81/2008 o potrebbe essere sufficiente una revisione del D.Lgs. 475/92?

Virginio Galimberti: Da quanto mi risulta il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (essendo una legge nazionale italiana di recepimento di una direttiva europea) non viene annullato automaticamente dall’abrogazione della direttiva europea 89/686/CEE che l’ha generata e, pertanto, è formalmente in vigore fino a quando verranno prese decisioni in merito.

Oltre alla attuazione della citata direttiva il D.Lgs 475/92 interessa direttamente anche il D.Lgs. 81/2008 in quanto viene specificatamente citato all’art. 76 comma 1 (Requisiti dei DPI) che recita “I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni”.

Secondo il mio punto di vista non sono della opinione che sia necessario un aggiornamento del D.Lgs. 475/92 perché le regole di applicazione dei Regolamenti, contrariamente alla vecchia legislazione europea riferita alle Direttive, non prevedono decreti attuativi per la loro attuazione. Mi risulta, però che ci esista una legge italiana (legge 25 ottobre 2017, n.163 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017) che all’art. 6 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure …..omissis…, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Nello specifico il comma 3 stabilisce: “Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni.

Per quanto riguarda la modifica del D.Lgs. 81/2008 ritengo possa essere sufficiente una eventuale revisione del D.Lgs. 475/92, sempre che avvenga, qualora la stessa tenga in considerazione tutti gli aspetti di adeguamento previsti dal regolamento (ad esempio l’adeguamento dell’art. 77 comma 5 dove si richiama lo specifico addestramento dei DPI per la protezione dell’udito allocati ora dal regolamento nella terza categoria).

 

Lei su PuntoSicuro ha accennato al problema della gestione del periodo di interregno di un anno tra il regolamento e la direttiva che viene abrogata dal 21 Aprile 2018 ma per alcuni aspetti resta in vigore fino al 21 Aprile 2019…

Virginio Galimberti: Il Regolamento UE 2016/425 abroga la Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989 (art. 4) a decorrere dal 21 aprile 2018 però, con l’art 47 (Disposizioni transitorie) stabilisce che “gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019”.

Quindi si tratta solo di Dispositivi di Protezione Individuale già coperti da regolare certificazione CE di tipo (attestati) effettuata antecedentemente al 21 aprile 2018 e già prodotti. Per messa a disposizione sul mercato si intende (vedi definizioni riportate nello stesso regolamento): “la fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.

Ai fini del regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato (Art. 4) solo DPI che, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.

Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data”.

 

Link all’articolo originale di PuntoSicuro…

 

Intervista di Tiziano Menduto

Regolamento europeo DPI 01: criticità e applicazione

Benché i dispositivi di protezione individuale (DPI) debbano essere impiegati (come indicato nel D.Lgs. 81/2008) solo “quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”, è indubbio che i DPI siano un importante risorsa, anche se non la prima, per la prevenzione e riduzione degli infortuni sul lavoro.

Per questo motivo mi pare interessante riportare, in questo e in prossimi articoli del blog, alcune informazioni sul nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 e che si applica già dal 21 aprile 2018 (in questa data è abrogata la Direttiva 89/686/CEE).

Alcune brevi informazioni correlate da alcune interviste e approfondimenti realizzate, come si vedrà, prima del 21 aprile, ma ancora in grado di fornire utili indicazioni agli operatori sulle novità in atto.

Ricordiamo innanzitutto che Regolamento, rispetto anche a quanto contenuto nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale), ha leggermente modificato la divisione in categorie dei DPI.

Una nuova divisione in categorie – contenuta nell’allegato I del Regolamento 2016/425 – che non può che avere conseguenze sullo stesso D. Lgs. 81/2008 e sugli allegati.

E, come ricordato nell’articolo “L’applicazione del nuovo regolamento europeo sui DPI” pubblicato su PuntoSicuro il 23 marzo 2018, le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a proteggere gli utilizzatori secondo il nuovo Regolamento sono tre:

  • la categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
    • lesioni meccaniche superficiali;
    • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
    • contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
    • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
    • condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
  • la categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
    • sostanze e miscele pericolose per la salute;
    • atmosfere con carenza di ossigeno;
    • agenti biologici nocivi;
    • radiazioni ionizzanti;
    • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
    • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
    • cadute dall’alto;
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    • annegamento;
    • tagli da seghe a catena portatili;
    • getti ad alta pressione;
    • ferite da proiettile o da coltello;
    • rumore nocivo”.

La categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.

E se la categoria di rischio dei DPI è importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza), altre piccole modifiche riguardano poi proprio gli stessi requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI, come riportati nell’allegato II del nuovo regolamento.

Se, di fronte ad un Regolamento, manca la necessità di un decreto di recepimento specifico, la necessità di normative applicative specifiche è avvertita anche dal legislatore che nella legge 25 ottobre 2017, n. 163Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017” ha previsto un aggiornamento, un adeguamento della normativa in essere, anche con riferimento al tema delle sanzioni e delle notifiche, che dovrebbe avvenire indicativamente (se le nostre leggi non fossero purtroppo spesso in perenne ritardo) entro il 21 novembre 2018.

Rimandando all’articolo di Puntosicuro riguardo al testo della legge 25 ottobre 2017, n. 163, concludo ora con una prima breve intervista a Virginio Galimberti che ricopre vari ruoli in UNI (Ente italiano di normazione) ed è, in particolare, Presidente della Sottocommissione DPI.

Ricordiamo ancora che l’intervista è stata realizzata qualche settimana prima della data di applicazione del Regolamento (21 aprile 2018).


Quali sono le conseguenze più rilevanti della prossima applicazione del regolamento UE 2016/425?

Virginio Galimberti: “La prossima applicazione del regolamento UE 2016/425 prevista per il 21 Aprile 2018 comporterà sicuramente parecchie modifiche alla legislazione nazionale in particolare in tutte quelle parti che fanno specifico riferimento alla abrogata D.E. 89/686/CEE.

Di fatto il Regolamento va a sostituire (o modificare, come sembra di capire dall’art 6 comma 3 lettera a) della legge 163/2017) il D.Lgs. 475/92 emanato per il recepimento a livello nazionale della sopra citata direttiva.

L’eventuale abrogazione o modifica del D.Lgs. 475/92 dovrebbe comportare a sua volta la modifica dell’articolo 76 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (Requisiti dei DPI) nel quale, come unico requisito base, si dice che il DPI deve essere conforme alle norme di cui al D.Lgs. 475/92.

Altro punto del regolamento che dovrebbe causare la modifica del D.Lgs. 81/2008 (art 77 comma 5 obbligo di addestramento) sta nel fatto che inserisce in terza categoria (grandi rischi o “salvavita” per la vecchia direttiva o D.Lgs. 475/92) i dispositivi di protezione dell’udito che prima erano allocati nella seconda categoria.

L’attuale art 77 comma 5 richiede che: l’addestramento è indispensabile per ogni DPI che ai sensi del decreto legislativo  4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.

Ulteriore conseguenza dell’applicazione del regolamento UE 2016/425 nei confronti del D.Lgs. 81/2008 consiste nell’adeguamento della terminologia riportata nell’allegato VIII del decreto.

Ai fini dell’applicazione dei nuovi Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza (RES), oltre ad inserire un capitolo “Osservazioni preliminari” con il quale si specifica cosa sono i RES che devono essere conferiti da parte del fabbricante al DPI e come ciò deve essere fatto, al punto 1 viene giustamente sostituito il termine “Assicurare” riportato nella DE con “Offrire”.

La maggior parte dei cambiamenti è rappresentato da un adeguamento più consono dei termini mantenendo inalterati i requisiti richiesti.

Come novità si possono evidenziare le seguenti aggiunte:

– Punto 1.3.4 – relativo a “Indumenti protettivi contenenti dispositivi amovibili” (es.: giacche per motociclisti)

– Punto 1.4 – Istruzioni e informazioni del fabbricante – i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell’Unione; – k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate; – l) l’indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE – Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI

– Punto 3.8.2 – Dispositivi conduttori (Lavori sotto tensione)

Con riferimento alla documentazione tecnica che il fabbricante deve produrre per la certificazione dei DPI il nuovo regolamento, a differenza della abrogata direttiva, non fa più distinzione di contenuti tra la prima categoria e le altre.

Una delle novità per i produttori di DPI di prima categoria consiste nel fatto che devono prevedere il “Controllo interno della produzione” (Modulo A) non richiesto dalla legislazione precedente.

Altro grosso problema per il quale al momento non si riesce a recuperare indicazione è rappresentato dalla gestione del periodo di interregno di un anno tra il regolamento e la direttiva che viene abrogata dal 21 Aprile 2018 ma per alcuni aspetti resta in vigore fino al 21 Aprile 2019”.

 

In alcuni prossimi post, sempre dedicati a questo Regolamento, riporterò ulteriori approfondimenti e commenti sulle novità in materia di sicurezza per i lavoratori, gli operatori e le aziende.

 

Link all’articolo originale di PuntoSicuro…

Problemi normativi 03: interferenze, DUVRI e PSC

Per ricordare come le nostre leggi in materia di sicurezza sul lavoro a volte non solo siano complicate da un punto di vista lessicale, ma contengano veri e propri aspetti oscuri, che lasciano troppo spazio all’interpretazione e all’arbitraria applicazione, pubblico oggi un’intervista, realizzata per PuntoSicuro, su un tema delicato: la gestione delle interferenze nei luoghi di lavoro.

Come devono essere gestite? Con quali documenti? Con il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e/o il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)?

Che non ci sia chiarezza nella norma e convergenza nelle opinioni degli operatori ho potuto rendermene conto partecipando – come conduttore della Tavola Rotonda finale – al workshop “Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti” organizzato il 14 luglio 2016 a Modena, nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”. Un workshop cui si affrontava proprio il tema della gestione di appalti e interferenze con riferimento alla normativa e alla stesura di DUVRI e PSC.

Benché si volesse fare chiarezza su questi temi, si sono evidenziate durante il workshop alcune differenze interpretative della normativa. Differenze che mostrano come questo tema necessiti di ulteriori approfondimenti o, secondo alcuni relatori al workshop, di futuri interventi interpretativi/normativi che individuino, senza ombre o dubbi, ambiti e soluzioni idonee da utilizzare per gestire le interferenze. Intervento normativo che, a distanza di un anno, non è ancora avvenuto.

E proprio per cercare di fare chiarezza su questi temi ho intervistato, per PuntoSicuro,  Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori, un sindacato dei coordinatori per la sicurezza del lavoro che era rappresentato a Modena da un consigliere nazionale del sindacato (Nicola Nicolini).

Nell’articolo apparso su PuntoSicuro, dal titolo “Gestione delle interferenze: quando elaborare il DUVRI e il PSC?”, riporto anche alcune utili tratte dal documento Inail “L’elaborazione del DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze”, curato da Raffaele Sabatino con la collaborazione di Andrea Cordisco.

Il documento, che vuole chiarire la differenza esistente tra il DUVRI e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e sulle eventuali problematiche che possono insorgere da “un’eventuale sovrapposizione dei due documenti”, indica che:

– “il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese esecutrici. Il DUVRI e il PSC non sono quindi, assolutamente, lo stesso documento; essi, pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il primo, a qualsiasi ambiente di lavoro, mentre il secondo, esclusivamente al cantiere edile”;

– in alcuni casi “la stesura del PSC esonera da quella del DUVRI, pur tuttavia occorre precisare che anche nel cantiere edile, il PSC non sempre costituisce il documento unico per la pianificazione della sicurezza, dovendo essere comunque necessaria l’elaborazione del DUVRI. Esistono infatti molti casi in cui i documenti vanno redatti entrambi, occupandosi ciascuno della prevenzione e protezione dai rischi da interferenze nel cantiere”.

Veniamo ora all’articolo di PuntoSicuro e alla parte  relativa all’intervista a Fabrizio Lovato.

Buona lettura.

 

Tiziano Menduto


 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

Sappiamo che il DUVRI e il PSC sono documenti differenti che operano in contesti diversi. Secondo la sua esperienza di coordinatore ci sono dubbi sul fatto che un’attività possa o meno essere considerata un lavoro edile e di ingegneria civile con applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008?

 Fabrizio Lovato: “No, nessun dubbio, la norma quando definisce un cantiere è chiara. È un cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”.

 Nel workshop si è parlato di DUVRI e PSC ricordando quando è necessario elaborare un documento o l’altro. Tuttavia ci sono casi in cui i due documenti potrebbero essere compresenti e, in qualche modo, sovrapporsi… In quali casi può succedere? E questa sovrapposizione è un errore normativo o ha una qualche effettiva funzione di prevenzione dei rischi?

FL: “È possibile che in determinate situazioni, si abbia la compresenza (non sovrapposizione) di entrambe i documenti: DUVRI e PSC. Basti pensare a lavori relativi ad interventi di manutenzione edile da eseguirsi all’interno di una struttura industriale che deve comunque continuare ad essere operativa. Per gestire la sicurezza all’interno del cantiere verrà elaborato il PSC mentre per gestire e coordinare la sicurezza tra l’azienda e il cantiere (il cantiere, non le singole aziende) verrà elaborato il DUVRI.

In nessun modo comunque i due documenti potranno essere sovrapposti in quanto il DUVRI è il documento iniziale che il Coordinatore tiene in considerazione mentre sta elaborando il PSC, e gli fornisce informazioni in merito allo stato dei luoghi e ai rischi presenti in cui il cantiere si dovrà insediare. Mentre nella fase esecutiva è lo strumento che consente al CSE il dialogo con il datore di lavoro committente ospitante. I due documenti non sono dunque sovrapponibili quanto piuttosto complementari!”.

 Per chiarire le cose faccio riferimento ad un esempio riportato nell’articolo “ Gestione delle interferenze: normativa, dubbi e difficoltà delle imprese”, uscito su PuntoSicuro il 14 settembre scorso. Nell’articolo, riportando il contenuto di una relazione, si indica, ad esempio, che “quando il cantiere è ubicato presso una ditta che svolge l’attività lavorativa anche durante le opere del cantiere stesso, si ritiene che il PSC debba prendere in considerazione anche questo tipo di interazione rendendo, di fatto, inutile il DUVRI (il documento di valutazione dei rischi da interferenza che il datore di lavoro committente è tenuto a redigere in tutti gli altri casi di interferenza con altre attività). In questo caso, quindi, sarà il Coordinatore per la Progettazione che dovrà tenerne conto in fase di redazione del PSC, sarà quello incaricato della Esecuzione a verificare nel tempo, durante lo svolgimento dei lavori, che il piano venga rispettato, che sia adeguato all´effettiva situazione di rischio, che tutte le ditte presenti (e che influiscono sul cantiere) siano rispettose del piano stesso”.

Tuttavia l’esempio riportato a mio parere è fuorviante in quanto caso “limite”, ossia l’unica attività interferente nella mia azienda è il cantiere … possibile, ma improbabile. Mi domando: l’azienda dell’esempio, non ha fornitori, manutentori o ospiti per la normale gestione della sua attività? Non ha imprese di pulizie, o aziende che fanno manutenzione agli impianti fissi (elettrico o idraulico), o il gestore del distributore delle bevande?

Riporto anche alcune indicazioni tratte da una Linea guida INAIL:

– “Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d’appalto, d’opera o di somministrazione (o “ordini d’acquisto” utilizzati per aggirare l’indicazione normativa, nda); questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l’idoneità tecnico professionale richiesti dall’art. 26;

– Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di Imprese operanti all’interno dell’Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l’assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso);

– Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all’ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell’Azienda, ecc.”.

Come dicevo: è improbabile che l’esempio portato corrisponda alla realtà, e quindi se la gestione della prevenzione è vera, TUTTE le aziende hanno la necessità di gestire le interferenze. Certo il risultato di questa attività (il DUVRI) sarà piccolo o grande in relazione alla complessità della valutazione, ma la sua esistenza a mio giudizio è indubbia.  Come è indubbio che tale documento diventi un documento d’ingresso del PSC che ad esso dovrà dedicare una parte specifica che riguarda il fondamentale scambio d’informazioni tra il datore di lavoro committente (con il DUVRI) e il coordinatore prima in progetto (con il PSC) e poi durante l’esecuzione per gli aggiornamenti.

 Nel workshop modenese sono state sollevate infatti alcune perplessità riguardo alla possibile compresenza/sovrapposizione tra i due documenti. Lei cosa ne pensa? Dietro queste differenze di opinioni c’è una diversa interpretazione della normativa? Qual è la corretta lettura del secondo comma dell’articolo 96 del TU, comma che qualcuno potrebbe leggere come esonero dal DUVRI tutte le volte in cui esiste un PSC?

FL: “Ribadisco che i documenti non sono sovrapponibili in quanto ognuno ha la propria area di azione.

Nello specifico l’art. 96 (e siamo in Titolo IV – cantieri temporanei o mobili) vuole chiarire i confini di operatività dell’uno e dell’altro documento. Se stiamo parlando di Cantiere avremo il PSC e i POS come documenti di riferimento, ed è con le loro regole che ci si ‘parla’ all’interno del cantiere, non con il DUVRI. Se parliamo dell’esempio precedente (intervento edile all’interno di un sito industriale), in questo caso avremo il DUVRI (azienda-cantiere) quale documento di riferimento che interesserà le attività e le aree esterne al cantiere, ma limitrofe a questo e che possono avere un’interazione con esso”.

Accade spesso nei cantieri in cui lavorate che si debbano elaborare due diversi documenti, il DUVRI e il PSC? E laddove siano necessari entrambi ma, ad esempio, manca il DUVRI, cosa fa un coordinatore?

FL: “Sovente, e soprattutto in caso di ristrutturazioni o ampliamenti industriali e condominiali (quando c’è la presenza del custode dipendente), capita di avere entrambi i documenti.

Il DUVRI per il coordinatore è il documento iniziale che prende in considerazione per l’elaborazione del PSC e nel caso in cui non sia presente lo richiede al datore di lavoro committente”.

 All’opposto nel caso di mere forniture di materiale ed attrezzature potrebbe non necessitare né DUVRI né POS. Anche in questo caso lei ritiene che sia corretto o siamo di fronte a una lacuna normativa? E come può essere garantita, in questo caso, una informazione reciproca sulle possibili interferenze? 

FL: “La normativa non può (e non deve) regolamentare tutto, ma deve fissare i principi. Laddove non vi sia una norma specifica per la gestione in sicurezza di un’attività, quale può essere per esempio la fornitura di materiale in cantiere o la realizzazione delle campionature, il Coordinatore avendo chiari i principi di prevenzione può definire una, o più procedure che le imprese e i fornitori dovranno rispettare”.

 Lasciamo da parte la norma e torniamo alle vostre esperienze. In alcuni commenti sul nostro giornale si indica che il DUVRI passa “sopra la testa” degli interessati, è un “monumento di carta” del tutto inutile, volto solo a cercare di ridurre le responsabilità aziendali. Cosa potrebbe rendere questo monumento meno formale e più effettivo ed efficace?

 FL: “Anzitutto occorre distinguere l’attività di ‘valutazione dei rischi interferenti’ dalla redazione del ‘Documento di valutazione dei rischi interferenti’. Nella prima viene fatta la valutazione dei rischi ma non viene registrata da nessuna parte. Ciò non significa che il datore di lavoro non abbia adottato misure di sicurezza tali per i cui i lavoratori non risultino tutelati.

Nel secondo caso viene elaborato un documento che riporti la valutazione dei rischi interferenti con indicate tutte le misure di sicurezza da attuare ma ciò non implica che il datore di lavoro li abbia valutati o che attui quanto indicato.

Il fatto di produrre un ‘monumento di carta’, o un documento fine a se stesso, serve a dimostrare agli organismi di vigilanza che tale attività è stata effettuata. Se ci limitassimo a fare vedere il nostro buon operato, le modalità operative, gli apprestamenti messi a disposizione ma non presentassimo alcun documento scritto tutta la nostra ‘buona condotta’ non verrebbe presa in considerazione e non ci salverebbe da una sanzione.

La cultura della sicurezza deve essere le fondamenta del ‘monumento’ che ogni datore di lavoro deve predisporre e realizzare”.

So che lei ha partecipato, come esperto, alla stesura dei nuovi modelli standardizzati/semplificati di POS/PSC e PSS. Non si è pensato a modelli standardizzati/semplificati di DUVRI?

 FL: “C’è da dire che a differenza del PSC, POS e PSS per i quali l’All. XV del D.Lgs. 81/2008 e smi ne definisce i contenuti minimi, per il DUVRI non vi è questa precisazione.

Diversi enti, tra cui ricordiamo Regione Lombardia e Inail, hanno elaborato delle linee guida relative la redazione del DUVRI lasciando comunque al datore di lavoro committente la possibilità di elaborare il documento come meglio riteneva.

In fine, ma come si dice non per ultimo, dobbiamo ricordare che l’art.26 per la parte relativa al DUVRI è stata ‘semplificata’ dall’art. 32 del DL n.69 del 21.06.2013 recante ‘disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia’, infatti per i lavori a basso rischio in sostituzione del DUVRI è stata introdotta la figura dell’incaricato che però deve essere in possesso di formazione aggiornata, di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, di esperienza e competenza professionale, adeguata e specifica in relazione all’incarico … un genio ! Che però per dare evidenza di assolvimento dell’incarico al suo datore di lavoro … dovrà redigere un DUVRI! E se non lo fa spontaneamente glielo chiederà il datore di lavoro al fine di verificare il suo operato … perché nel nostro paese (di apparenze) i fatti non sono sufficienti, ci voglio i documenti a provarlo”.

Concludiamo infine con qualche considerazione. Qual è l’attenzione, nelle aziende e tra i committenti, per adempimenti come DUVRI e PSC?  I documenti vengono realizzati solo quando è un obbligo di legge o anche quando è necessario?

FL: “Capita, talvolta, che i datori di lavoro/committenti non siano a conoscenza degli obblighi di predisposizione del DUVRI e del PSC, non per disinteresse nel riguardo del tema sicurezza, ma semplicemente per ignoranza nei confronti della materia.

Occorre una maggiore informazione che come Federcoordinatori abbiamo cercato di fornire tramite l’istituzione dello “Sportello del committente” – attività di consulenza specialistica gratuita alla cittadinanza, ma che non ha trovato il supporto delle pubbliche amministrazioni”.

E, infine, ritiene che sia utile un intervento interpretativo/normativo per togliere dubbi in merito a quali documenti elaborare per affrontare il rischio di interferenze?

FL: “No, tutt’altro! Ritengo che il legislatore debba fermarsi e non continuare ad emettere decreti attuativi e di specifica che fanno perdere il riferimento ai principi regolamentari di partenza.

Infine smettiamo di abusare della parola ‘semplificazione’ al fine di una ricerca utopistica della perfezione legislativa, perché: ‘La perfezione si ottiene non quando non c’è più nulla da aggiungere, ma quando non c’è più niente da togliere’ (Antoine de Saint-Exupéry).

 

Link all’articolo originale di PuntoSicuro…