Indagine competenze Stato/Regioni 10: i testi approvati dal Senato

La modifica al Titolo V della seconda parte della Costituzione – all’interno di un disegno di legge costituzionale più complessivo finalizzato al superamento del bicameralismo perfetto – continua il suo lungo iter. Con questo blog di riflessione cerco di rispondere ad alcune domande sull’utilità e sulle conseguenze dell’accentramento o decentramento delle competenze in materia di salute e sicurezza.


Ho già ricordato, in precedenti post, come martedì 13 ottobre il Senato abbia approvato, con modifiche, in terza lettura, il disegno di legge n. 1429-B, di revisione della Parte II della Costituzione. Disegno di legge che modifica anche il Titolo V della seconda parte della Costituzione e riporta le competenze in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” allo Stato.

Nel precedente post un contributo di Rocco Vitale,presidente dell’associazione AiFOS, ha permesso di commentare la notizia e di sottolineare le piccole differenze con il testo già approvato alla Camera.

Tuttavia per non rischiare quell’abitudine tipicamente italiana e giornalistica di commentare a prescindere dalla conoscenza dei dati, riportiamo oggi il testo approvato dal Senato.

Riportiamo in particolare i link per poter consultare l’intero e corposo disegno di legge e il testo integrale delle modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.

Buona lettura.

Tiziano Menduto


Revisione Parte II della Costituzione.

L’Assemblea di Palazzo Madama martedì 13 ottobre ha approvato con modifiche, in terza lettura, il disegno di legge n. 1429-B, di revisione della Parte II della Costituzione. Il provvedimento torna alla Camera.

Link al testo approvato

 

N. 1429-B

FRONTESPIZIO

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione

Capo I MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Capo II MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Capo III MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Capo IV MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Capo V MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI


Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 29.

(Abolizione delle Province)

1. All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Art. 30.

(Modifica all’articolo 116
della Costituzione)

1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q) limitatamente al commercio con l’estero; s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 31.

(Modifica dell’articolo 117
della Costituzione)

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;

n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 32.

(Modifiche all’articolo 118
della Costituzione)

1. All’articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;

c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;

e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 33.

(Modifica dell’articolo 119
della Costituzione)

1. L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. — I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

Art. 34.

(Modifica all’articolo 120
della Costituzione)

1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente».

Art. 35.

(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza)

1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».

Art. 36.

(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

 

Indagine competenze Stato/Regioni 9: piccole modifiche, stesso obiettivo

La modifica al Titolo V della seconda parte della Costituzione – all’interno di un disegno di legge costituzionale più complessivo finalizzato al superamento del bicameralismo perfetto – continua il suo lungo iter. Con questo blog di riflessione cerco di rispondere ad alcune domande sull’utilità e sulle conseguenze dell’accentramento o decentramento delle competenze in materia di salute e sicurezza. Molti dei materiali presentati sul blog fanno riferimento a interviste e articoli pubblicati sul quotidiano online, in materia di sicurezza sul lavoro, PuntoSicuro.

Un altro passo avanti del disegno di legge costituzionale che modifica anche il Titolo V della seconda parte della Costituzione riportando le competenze in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” allo Stato.

L’Assemblea di Palazzo Madama martedì 13 ottobre ha approvato, ma con modifiche, in terza lettura, il disegno di legge n. 1429-B, di revisione della Parte II della Costituzione.

Ora il provvedimento torna alla Camera.

Ci sono piccole variazioni, abbastanza irrilevanti, ma che spostano in ambiti differenti il tema della sicurezza sul lavoro…

Per parlarne, ricordando anche i prossimi passi (l’ultima approvazione alla Camera e poi il probabile referendum), riprendo un contributo di Rocco Vitale, presidente dell’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS), pubblicato da PuntoSicuro il 09 ottobre 2015 con il titolo “Salute e sicurezza sul lavoro ritornano allo Stato?”. Il contributo racconta le piccole modifiche apportate che non cambiano nella sostanza il passaggio delle competenze allo Stato.

Buona lettura.

Tiziano Menduto

 


Al Senato della Repubblica ieri era in corso di discussione la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione. La  modifica di legge costituzionale deve essere approvata con doppia lettura tra Camera e Senato. Quella che in corso al Senato è la terza lettura che, ad approvazione avvenuta, tornerà alla Camera dei Deputati per la lettura definitiva (e qualora vengano apportate modifiche dovrà ritornare al Senato).

Nella seduta dell’8 ottobre il Senato ha dunque approvato il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione “Relazione tra la potestà legislativa statale e regionale”. Si tratta dell’articolo che ha introdotto le “ materie di legislazione concorrente”, tra Stato e Regioni, tra cui la “tutela e sicurezza del lavoro” che ha creato tanta confusione, per non usare parole più grevi, nella delicata e seria materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che in prima lettura al Senato l’8 agosto 2015 e alla Camera dei Deputati il 10 marzo 2015 il paragrafo della “legislazione concorrente” è stato definitivamente abolito. Senato e Camera hanno riscritto e modificato l’art. 117 della Costituzione definendo che lo Stato ha legislazione esclusiva in determinate materie.

Nella fattispecie il Senato ha introdotto la lettera m) “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro”. Questa formulazione è stata modificata dalla Camera dei Deputati che ha aggiunto le “politiche sociali” e contestualmente ha tolto “la tutela e sicurezza sul lavoro”.

Si tratta però solo di uno spostamento in quanto, alla successiva lettera o) la Camera ha aggiunto al testo del Senato “la tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale”.

Riassumendo e semplificando o nella lettera m) o nella o) la sicurezza sul lavoro torna allo Stato e viene tolta, una volta per tutte, quella astrusa e deleteria formulazione della “legislazione concorrente”.

A Milano un vecchio proverbio dice “Offelee, fa el tò mestee – Pasticciere fa il tuo mestiere” invitando ciascuno a non occuparsi delle cose degli altri.

Con la seduta di ieri e l’approvazione di diverse modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione (non solo modifiche all’articolo 117, ma ad esempio anche all’articolo 116 e 119), riguardo alla legislazione in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”si è fatto dunque un bel passo avanti di chiarezza e serietà.

Solo per un pettegolezzo di cronaca ricorderete i milioni di emendamenti presentati al testo in discussione al Senato.

Ebbene l’emendamento al testo già approvato da Senato e Camera alla lettera m) era il seguente: “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro”;  insomma, anche da parte delle opposizioni nessuna difesa della “legislazione concorrente” e la volontà – a questo punto possiamo dire unanime di tutto il Parlamento – di restituire allo Stato la “tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. Addio Accordi Stato Regioni!

Adesso il provvedimento tornerà alla Camera dei Deputati per la quarta e, speriamo, ultima lettura definitiva che, dopo il referendum consultivo previsto dal Governo, cambierà l’ art. 117 della Costituzione aprendo un nuovo capitolo per la salute e sicurezza sul lavoro.

Rocco Vitale, presidente AiFOS

Link all’articolo originale di PuntoSicuro

Indagine competenze Stato/Regioni 8: l’evoluzione delle modifiche in materia di competenze

La modifica al Titolo V della seconda parte della Costituzione – all’interno di un disegno di legge costituzionale più complessivo finalizzato al superamento del bicameralismo perfetto – continua il suo lungo iter dopo l’approvazione alla Camera (seduta del 10 marzo 2015). Ora la riforma dovrà tornare a Palazzo Madama per l’iter della seconda lettura e approvazione. Con questo blog di riflessione cerco di rispondere ad alcune domande sull’utilità e sulle conseguenze dell’accentramento o decentramento delle competenze in materia di salute e sicurezza. E lo vorrei fare attraverso una raccolta di materiali e di pareri, con particolare riferimento a mie interviste e articoli pubblicati sul quotidiano online, in materia di sicurezza sul lavoro, PuntoSicuro.

 

Le modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione continuano il loro iter.

Dopo aver ragionato, nel precedente post, sul percorso articolato della riforma costituzionale, vorrei affrontare un aspetto non sufficientemente sottolineato nei resoconti dei media: i piccoli cambiamenti a cui la riforma è soggetta nei vari passaggi parlamentari.

Se rimaniamo sempre sul tema delle competenze relative alla “tutela e sicurezza del lavoro” anche la variazione di qualche parola, di qualche riga, nella riforma, possono avere un rilevante significato.

Per parlarne riprendo semplicemente un interessante contributo diRocco Vitale, presidente dell’associazione AiFOS, pubblicato da PuntoSicuro il 16 marzo 2015 con il titolo “Dove andiamo con la sicurezza sul lavoro?”. Il contributo racconta quali modifiche la Camera ha apportato al testo predisposto dal Senato.

Buona lettura.

Tiziano Menduto

 


 

Due su quattro. La Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura le  modifiche alla Costituzione. Ci vorrà ancora un anno per la terza e poi quarta lettura. Alla fine verrà proposto un referendum popolare per l’approvazione, o meno, della nuova Costituzione.

In questo provvedimento un aspetto importante, oltre a quelli più noti e discussi, riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro.

In particolare il nuovo testo relativo all’art. 117 della Costituzione apporta all’attuale sistema una modifica fondamentale. Di fatto viene abolita quella che si chiama “legislazione concorrente” delle Regioni e pertanto verrà meno tutto il sistema degli Accordi Stato-Regioni.

Come noto, già nell’agosto dello scorso anno, il Senato della Repubblica aveva dato il via alla prima approvazione delle modifiche all’art. 117. Nei giorni scorsi la Camera, nell’approvare il testo predisposto dal Senato, ha apportato una piccola modifica: poche righe ma significative.

Vediamo nel dettaglio le nuove modifiche.

L’art. 117, modificato dal Senato, definisce la legislazione esclusiva dello Stato in una serie di materie tra cui la “previdenza sociale ivi compresa la previdenza complementare e integrativa”.  La Camera ha modificato questo comma aggiungendovi “tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale”.

In buona sostanza viene riaffermato in modo esplicito ciò che di fatto avveniva con l’abolizione delle materie concorrenti: la norma approvata estende il concetto di previdenza sociale a tutela e sicurezza sul lavoro. Dunque, senza possibilità di equivoci o interpretazioni, la materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rientra nella piena competenza dello Stato non delegabile alla legislazione regionale.

Nel corso dell’esame presso la Camera sono state approvate, sia in sede referente che in Assemblea, alcune modifiche tese a riformulare specifiche materie di competenza legislativa. In particolare, la competenza in materia di tutela e sicurezza del lavoro è stata interamente attribuita allo Stato, mentre nel testo approvato dal Senato lo era limitatamente alle disposizioni generali e comuni [lett. o) e m)].

Come già avvenuto al Senato, anche alla Camera è stato abrogato il comma che definiva la “legislazione concorrente” in ambiti specifici quali la sicurezza del lavoro, l’istruzione, l’alimentazione, la protezione civile, ecc. ecc.

Ed è proprio nell’abolizione della legislazione concorrente che viene ad esercitarsi una profonda modifica dei rapporti normativi.

C’è da chiedersi che cosa succeda adesso, o domani. Per il momento non cambia nulla sino alle approvazioni definitive. Dato per completato l’iter parlamentare delle 4 letture, tra Camera e Senato, verranno – di fatto – modificate tutte le leggi, decreti o decreti legislativi laddove vi siano dei rimandi ad Accordi tra lo Stato e le Regioni. Ciò però, non significa, l’abolizione dalla sera alla mattina di tutti gli Accordi in essere ed approvati. E, d’altro canto, non può nemmeno configurarsi un vuoto legislativo.

Di fatto gli attuali Accordi Stato-Regioni avranno valore fino alla loro decadenza decretata con altri atti che possono essere decreti ministeriali o nuove leggi. Ma non sarà un passaggio semplice. Di fatto ci troveremo ad operare con un sistema legislativo che continuerà ad applicare tali Accordi in attesa della nuova legislazione di riferimento, pur non riconoscendoli più costituzionalmente validi. Sarà un dibattito interessante e che non mancherà di sollevare problemi, polemiche e prospettive.

Come sempre accade – purtroppo – nel nostro abbastanza sgangherato corpus legislativo, sappiamo già che al momento dell’approvazione definitiva delle modifiche costituzionali si presenta la prevedibile necessità di modificare altrettante leggi e norme. Però prima di rimboccarsi le maniche si aspetta il D-Day per cominciare daccapo. Con il risultato che tutto resterà fermo in attesa del “partiam, partiam, partite…” dell’opera, dove tutti cantano ma restano impassibilmente fermi.

Probabilmente succederà ancora una volta così. Si cambierà la Costituzione (già sapendo adesso cosa si cambia) e staremo ad aspettare Godot.

Cosa fare, invece, nell’immediato? Non è vero che non ci sia nulla da fare. I periodi di gestazione e discussione di leggi e norme servono o, meglio, dovrebbero servire ad alimentare il dibattito culturale. In un paese, come il nostro di guelfi e ghibellini, i dibattiti sulle leggi si aprono dopo la loro approvazione con il risultato che ciascuno tende a dare la propria interpretazione.

In un paese moderno e civile il dibattito si fa mentre si lavora al cambiamento e, allorquando la norma viene approvata, cessano le parole e si inizia il percorso della sua applicazione.

Verrebbe da chiedersi perché di questo tema non se ne parli. Siamo tutti – da anni ormai – in attesta della modifica dell’Accordo Stato Regioni del 2006 sugli RSPP e non abbiamo il coraggio di dire che si sta pensando (da anni) ad una sistema normativo che verrà abolito. I puristi della dottrina diranno che il sistema attuale non è cambiato e dunque si va avanti come se nulla fosse. Una bella risposta da politica dello struzzo che mette la testa sotto la sabbia, perché non vuole vedere, ma all’aria – ben visibile – sta la parte posteriore.

Varrebbe la pena, allora, iniziare nello stesso momento in cui si parla di semplificazioni, delle nuove politiche del lavoro, del Job Acts, dell’ Agenzia Unica, a discutere tenendo presente il faro di riferimento rappresentato dalle modifiche dell’art. 117 della Costituzione e procedere con logica conseguenza. Almeno in una fase di confronto, dialettica e dibattito quale contributo ai temi della salute e sicurezza le cui (nuove) norme, non dovrebbero produrre carta ed adempimenti formali, bensì costituire atti sostanziali per la prevenzione degli infortuni, degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali. Questo è il tema anche se, spesso, nel suo svolgimento viene dimenticato il titolo e si discute dei fogli, della penna, dell’inchiostro e dei bolli. Tutte cose assai utili per scrivere il tema, ma non il suo contenuto.

Rocco Vitale, presidente AiFOS

Link all’articolo originale di PuntoSicuro

 

 

Indagine competenze Stato/Regioni 3: lasciare le competenze alle regioni?

Sempre con riferimento all’indagine/reportage – lanciata in un mio precedente post – sulle possibili (probabili) modifiche alla nostra Costituzione relative alle competenze in materia di “tutela e sicurezza sul lavoro”, vediamo oggi di dare uno sguardo breve a qualche opinione controcorrente. Almeno controcorrente rispetto all’idea – che sembra prevalente tra i vari interlocutori contattati in questi mesi – che il passaggio delle competenze allo Stato possa essere un passaggio magari difficile ma efficace alla causa della prevenzione.

E’ un opinione datata, risale al 2012 quando ancora si parla solo di richiesta della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle morti bianche di tornare a collocare la materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro tra quelle di esclusiva competenza legislativa dello Stato. Il disegno di legge costituzionale è ancora ai primordi e non c’è stato il voto positivo in Senato.

E’ un’opinione che è espressa tramite un contributo pubblicato sul quotidiano online PuntoSicuro il 5 luglio 2012 e su Ambiente & Sicurezza de Il Sole24ORE. Opinione che non è espressa da una persona qualsiasi, ma da una delle sindacaliste italiane che in questi anni si sono più occupate di sicurezza e più hanno dato battaglia per preservare i principi del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008)…

E’ un’opinione che, come leggerete, è differente da quanto scritto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Viene difeso il sistema attuale di competenze con particolare riferimento al tema della vigilanza.
Cinzia Frascheri indica che “proporre di modificare un sistema che, tra luci ed ombre, opera non solo da più di trent’anni, ma che garantisce (…) un numero di controlli in azienda, sul livello nazionale, di circa 160.000 unità produttive l’anno (…) è quanto mai di assoluta debolezza, non avendo alcun tipo di riscontro diverso, supportato da dati concreti, sulla maggior efficacia di un sistema alternativo(…)”.

Vi ripropongo di seguito il suo contributo in modo che possiate leggerlo interamente.

Ma non basta.
Vi invito a leggere – per avere un quadro sempre più precisi dei conflitti e delle divergenze di opinione sul tema – anche i commenti che i lettori di PuntoSicuro (spesso non semplici appassionati del tema, ma professionisti della sicurezza a vari livelli…) hanno lasciato a margine del contributo di Frascheri. Commenti che ci permettono di comprendere – qualcuno si ricorda ancora le domande che avevo posto nel post di lancio dell’indagine? – come tra le righe delle dispute più o meno teoretiche sulle competenze Stato/Regioni ci sia in realtà molto di più…
Ma di questo ne parleremo più avanti…

Link per arrivare all’articolo + commenti su PuntoSicuro…

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L’intervento su PuntoSicuro di Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale CISL per la salute e sicurezza sul lavoro:

 
E’ di questi tempi la riproposizione, da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle morti bianche, di tornare a collocare la materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro tra quelle di esclusiva competenza legislativa dello Stato.
La proposta di modifica dell’art.117 della Cost., depositata al Senato nella forma di disegno di legge costituzionale, prevede difatti una semplice modifica – dai riflessi, di contro, tutt’altro che semplici – da operare al secondo comma dell’articolo [1], relativo all’elenco delle materie regolate dalla legislazione esclusiva dello Stato, al quale verrebbe aggiunta la materia della «tutela e sicurezza del lavoro», eliminandola invece dal terzo comma – nel quale oggi è inserita – e quindi dall’elenco delle materie soggette al regime di competenza della legislazione concorrente tra Stato e Regioni [2].

La proposta non è nuova, nel suo contenuto, tenuto conto che già alcuni anni fa prese corpo, ma la sua riformulazione è di estrema attualità, ancor più alla luce dell’iniziativa seminariale [3] che, a corredo della proposta, è stata organizzata in data 25 giugno u.s., proprio presso il Senato, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica, e i ministri competenti [4] ed i principali attori nazionali della prevenzione, tra cui le Parti sociali.
Al centro della questione, di carattere squisitamente politico, ma argomentata con ragioni di natura più tecnica, è la funzione della vigilanza sui luoghi di lavoro, in tema di tutela della prevenzione e controllo sullo stato di salute dei lavoratori, svolta ad oggi, nella sua quasi totalità degli interventi, dalle ASL (Azienda Sanitaria Locale) [5], e quindi da personale ispettivo incardinato nel sistema regionale, funzione precedentemente svolta invece dal solo personale dipendente direttamente dall’Ispettorato del lavoro [6], e quindi dal Ministero del Lavoro, nelle sue articolazioni territoriali.
Non sempre la storia ha qualcosa da insegnare, ma senza dubbio il valore aggiunto che l’esperienza porta con sé, è un bagaglio che non si può trascurare. E’ per questo che un analisi adeguata di quanto è stato fatto (non di certo, di quanto diversamente si avrebbe potuto fare, ma di sicuro di quanto ancora si può fare) non può essere realizzata se non si richiamano alla memoria le tappe fondamentali che hanno determinato un cammino che ad oggi raggiunge i quasi trentacinque anni di attività.
Frutto di un cambiamento epocale avvenuto nel 1978, mediante la Legge di riforma sanitaria n.833, la vigilanza sui luoghi di lavoro (ma non solo, visto che nell’articolato di riferimento di faceva richiamo a tutta l’attività relativa alla prevenzione), venne passata alla competenza delle Regioni, in totale coerenza con la complessiva gestione di tutta la materia della salute attribuita al livello regionale.
Nel 2001, con la Legge costituzionale n.3, all’interno di una ampia riforma che andò ad attribuire alle Regioni competenza legislativa concorrente su molte materie, anche la tutela della salute e sicurezza sul lavoro passò a tale regime, trovando piena coerenza con il già consolidato sistema degli organi di vigilanza incardinati a livello regionale (nelle USL, poi divenute ASL) che, con la riforma del 1978, e il pieno consolidamento nella funzione, da parte del dlgs 626/94 (mediante l’art.23 [7]), svolgevano da tempo una funzione fondamentale sul territorio. Funzione confermata pienamente dalla vigente legislazione di riforma, il dlgs 81/08 s.m. (con l’art.13 [8]), quale attuazione della Legge delega n.123/07, e a totale rispetto dei principi comunitari (introdotti dalla storica direttiva quadro 89/391) e, comunque, già consolidata e rafforzata dall’introduzione del coordinamento, tra i diversi attori della vigilanza sul territorio, previsto dalle disposizioni contenute nel DPCM del 21 dicembre 2007 [9] che, pur giungendo in ritardo (alla luce di quanto già disposto dall’art.27 del dlgs 626/94), rappresenta ancora oggi il cardine sul quale ha preso l’avvio il complessivo sistema a rete, delineato poi dal dlgs 81/08 s.m., e concretizzato attraverso il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.5 [10]) e le sue articolazioni sul territorio, i Comitati Regionali di Coordinamento (art.7).

Un anno importante il 2007, nel quale venne anche varato – pochi giorni prima del DPCM del 21 dicembre – un medesimo DPCM (datato 17 dicembre 2007 [11]), denominato Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con il quale, per la prima volta, il Ministero della Salute non solo confermava il pieno impegno nei riguardi dell’attività di prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro, in tema di salute e sicurezza, ma riferendosi al «cittadino che lavora, quale portatore di diritti» [12], introduceva tra le prestazioni essenziali da garantire (da parte di tutte le Regioni) dei parametri qualitativi minimi (i Livelli Essenziali di Assistenza – LEA) anche per quanto riguarda la vigilanza sui luoghi di lavoro, richiamando le Regioni a stendere propri Piani di attività, coerenti con il Piano nazionale della prevenzione che, da quel momento, sarebbe stato elaborato a cadenza biennale [13].

E’ sui dati che oggi ci giungono da questo articolato sistema a rete che, se da un lato è facile poter riscontrare mancanze (soprattutto sul livello del perfetto coordinamento) ed obiettivi ancora da raggiungere, dall’altro risulta quanto mai fragile poter argomentare in modo critico non potendo, di contro, da parte di chi attacca il sistema, presentare dati di altrettanta significativa e cospicua attività (a partire da quella di vigilanza) svolta sul territorio in modo puntuale e specifico.
Proporre di modificare un sistema che, tra luci ed ombre, opera non solo da più di trent’anni, ma che garantisce (con la ristrettezza delle risorse economiche ad oggi disponibili per la sanità, complessivamente intesa) un numero di controlli in azienda, sul livello nazionale, di circa 160.000 unità produttive l’anno [14] (pari ad una media superiore alla soglia del 5% [15] sul numero complessivo delle aziende italiane – soglia minima prevista – con punte, in alcune Regioni, anche del 15%), è quanto mai di assoluta debolezza, non avendo alcun tipo di riscontro diverso, supportato da dati concreti, sulla maggior efficacia di un sistema alternativo (in specifico, svolto da ispettori del lavoro che,attualmente rappresentano numericamente circa ¼ degli organi di vigilanza incardinati nelle ASL, sull’intero territorio nazionale, che complessivamente sono circa 4700 operatori, di cui quasi 2800 nel ruolo di Ufficiali di Polizia Giudiziaria).
E’ senz’altro vero che l’aver imposto al sistema della vigilanza da parte delle ASL, un parametro minimo annuale di visite di controllo da realizzare, non è il miglior mezzo per poter garantire una copertura adeguata, basata sull’efficacia [16], delle verifiche in azienda, ed al contempo forma di garanzia di un’uniformità di interventi su tutto il territorio nazionale, ma non diversamente tale parametro può essere considerato totalmente inadeguato al fine di offrire una base certa di interventi mirati nelle aziende, allo scopo di verificare il rispetto dei precetti normativi di tema di prevenzione.
Se il numero degli infortuni mortali nel nostro Paese è ancora assolutamente inaccettabile – in una sola settimana, del mese di giugno, sono morti per cause lavorative, 19 persone – e, con questo, il numero degli infortuni gravi (che raggiunge circa 800.000 casi l’anno [17]) e le malattie professionali, in costante crescita [18], a partire dalle patologie muscolo-scheletriche, non per questo si può giungere ad una troppo facile (e di certo insostenibile) assoluta attribuzione di responsabilità alle carenze del sistema di controllo e vigilanza sul territorio, garantito dal sistema regionale, a favore di un diverso modello, a direzione accentrata nazionale.
E’ importante, difatti, non trascurare che intorno all’attività di controllo e vigilanza sul rispetto degli obblighi normativi collegati strettamente al processo di valutazione del rischio, altre sono le attività che devono essere garantite, sia sul piano del supporto e assistenza alle realtà aziendali, sia per gli ulteriori aspetti soggetti ai controlli che richiedono, non solo le ordinarie competenze di natura amministrativo-tecnica, ma anche quelle di area medica [19] ed organizzativo-gestionale (visto il numero in crescita delle aziende che si dotano di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – SGSL – e Modelli di Organizzazione e Gestione – MOG [20]).
A tale riguardo, se rilevanti ed urgenti piani di intervento senz’altro devono essere attuati (sull’esempio dei due Patti varati dal sistema delle Regioni, come quello per l’agricoltura e quello per l’edilizia), l’azione che necessita deve essere realizzata agendo su fronti diversi ed operando, non solo su di un piano di inasprimento e frequenza dei controlli (tenuto conto che mai si potrà pensare di giungere a controllare costantemente tutte le aziende del territorio italiano, vista la frammentazione e la ridotta dimensionalità), ma soprattutto sul livello della crescita del senso di responsabilità, della conoscenza specifica e della percezione diffusa del rischio, da parte di tutti gli attori aziendali della prevenzione (a partire dal datore di lavoro fino a scendere ai lavoratori/trici, passando dalle figure intermedie di fondamentale importanza, quali i preposti).
Il contributo fondamentale che oggi la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro può, non solo dare, ma garantire, in modo costante e puntuale, non è quello di proporre percorsi nuovi e sistemi di intervento alternativi che mortificano le esperienze e il bagaglio del passato, per guardare ad un incerto e indefinito futuro, ma quello di promuovere il consolidamento di una chiara politica nazionale di prevenzione, fino ad oggi assente. Una politica che, basandosi sull’incrocio dei dati [21] possa delineare gli obiettivi certi di intervento e le azioni prioritarie (da cadenzare nel tempo), potendo contare sul contributo e la collaborazione fattiva dei diversi soggetti impegnati sul territorio, a partire dal sistema delle Regioni (consolidando la sinergia ed il confronto sia politico che tecnico, tra queste, rafforzando gli organici dei servizi di prevenzione e vigilanza e moltiplicando i momenti formativi e di aggiornamento per gli stessi operatori). Ma potendo anche contare sulla collaborazione tra soggetti istituzionali (potenziando ed intensificando l’attività dei diversi Comitati e Coordinamenti, ai sensi degli artt.5 e 7, del dlgs 81/08 s.m.), e sull’azione ramificata sul territorio garantita dalle Parti sociali, operata mediante gli organismi paritetici e l’attività diretta dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali). Anche la definizione del sistema di qualificazione delle imprese (basato sulla premialità, ma anche sulla previsione di parametri minimi necessari di garanzia di tutela dei lavoratori) potrà, quando varato, andare a contribuire in modo fattivo, sia ad un innalzamento del livello generale di prevenzione da parte delle imprese, sia soprattutto un criterio uniforme di rispetto delle regole, come già ad oggi sta iniziando a determinarsi per il mondo delle aziende impegnate in lavori in ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento [22].
Se tutto questo si realizzerà, portando a sistema un assetto perfettamente delineato dal decreto di riforma legislativa del 2008, alcuna modifica sarà necessaria sul livello legislativo, ed ancor più costituzionale, per poter realisticamente auspicare, ma non meno definitivamente raggiungere, non solo una riduzione drastica degli eventi di danno e di disagio, in ambito lavorativo, ma una condizione diffusa di miglioramento continuo in un quadro di crescita e sviluppo sostenibile, ponendo la persona che lavora al centro, di un sistema articolato di tutele.

Cinzia Frascheri
Giuslavorista
Responsabile nazionale CISL per la salute e sicurezza sul lavoro

(Contributo pubblicato su Ambiente & Sicurezza de Il Sole24ORE)
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[1]La modifica prevista consisterebbe nell’aggiungere, nell’ambito dell’elenco presente al secondo comma, dell’art.117 Cost., dopo la lettera o), la lettera «o-bis», con il seguente testo «tutela e sicurezza del lavoro», eliminando, al contempo, al terzo comma, le seguenti parole «tutela e sicurezza del lavoro». Se per il commento sulla modifica al testo costituzionale, si rimanda alla lettura di questo contributo, in questa nota si richiama brevemente l’attenzione alla preposizione «del» anziché la più puntuale “sul”, utilizzata tra le parole «sicurezza» e «lavoro», nel testo della proposta di modifica, tale da ingenerare, da un lato una considerazione di errore sulla tematica, spostando dalla materia relativa alla salute e sicurezza, al tema della certezza (o meno) di un posto di lavoro, dall’altro (interpretazione più ampiamente sostenuta) quella di volere, in forma sintetica, ricomprendere entrambe le aree, sia della tutela prevenzionale che dell’occupazione

[2]A tale riguardo occorre comunque ricordare che tra le materie, ad oggi, di esclusiva competenza dello Stato che hanno una diretta correlazione con il tema della salute e sicurezza sul lavoro troviamo: riflessi che la disciplina della materia in oggetto può determinare sulla concorrenza fra le imprese (art.117 Cost., comma 2, lett.e); l’ordinamento civile e penale (art.117 Cost., comma 2, lett.l) e la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale (art.117 Cost., comma 2, lett.m).

[3]Il Seminario a cui si fa riferimento è quello che è stato organizzato dalla Commissione d’inchiesta, presso il Senato della Repubblica, per il giorno 25 giugno c.a., dal titolo «Giornata nazionale di studio sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro».

[4]A fronte di una presenza silente e di breve tempo del Presidente Napolitano – che si è limitato a scambiare qualche minima battuta sul tema con i giornalisti fuori dell’aula dove si teneva la Giornata di studio – il ministro Elsa Fornero, nel suo intervento, oltre a parlare del tema della qualificazione delle imprese, quale strumento urgente e necessario, ha focalizzando su quattro azioni strategiche l’impegno del Governo sulla sicurezza sul lavoro, evidenziando il grande valore dei provvedimenti varati dalla Commissione consultiva. Partendo dalle buone norme (che ha precisato, devono sempre tradursi in buoni comportamenti) ha aggiunto, i controlli severi, l’informazione e gli investimenti.

[5] A tale riguardo si rimanda al comma 2, dell’art.13, del dlgs 81/08 s.m., nel quale vengono elencate le sole attività sulle quali è prevista l’attività di vigilanza svolta da personale ispettivo del Ministero del Lavoro.

[6]Cfr. art.398, del DPR 547 del 1955.

[7]All’art.23, comma 1, del dlgs. 626/94, si legge: «La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio…».

[8]All’art.13, comma 1, del dlgs. 81/08 s.m., si legge: «La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio…».

[9]All’art.1, comma 1, del DPCM del 21 dicembre 2007 (G.U. n.31 del 6.2.2008), si legge: «I Comitati regionali di coordinamento, d’ora in poi Comitati, istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai ministeri della Salute e del Lavoro e della previdenza sociale e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d’intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

[10]Le principali funzioni del Comitato (art.5, comma 3, del dlgs. 81/08 s.m.), al fine di garantire l’attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni si possono riassumere in tre punti: 1) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in tema di salute e sicurezza sul lavoro; 2) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 3) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale e programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Va detto che ad oggi l’attività del Comitato non è ancora strutturalmente partita, determinando un vuoto significativo nell’azione di coordinamento e gestione dei soggetti componenti.

[11]DPCM del 17 dicembre 2007 (G.U. n.3 del 4.1.2008) dal titolo «Esecuzione dell’accordo del 1°agosto 2007, recante Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro».

[12]Cfr. Punto 2, delle Premesse del DPCM del 17 dicembre 2007 (G.U. n.3 del 4.1.2008) dal titolo «Esecuzione dell’accordo del 1°agosto 2007, recante Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro».

[13]Il primo Piano nazionale della prevenzione ha riguardato il biennio 2005-2007. Attualmente è in vigore il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012.

[14]Sulla base dell’ultimo Rapporto a cura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (11/123/CR7c/C7), datato 2010, il dato preciso complessivo che viene riferito in merito al totale delle aziende oggetto di vigilanza è pari a 162.525 unità produttive.

[15]Nel Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro (DPCM 17.12.2007) venne fissato un limite minimo percentuale (del 5%) di controlli sul numero complessivo delle aziende, da parte degli organi di vigilanza delle ASL, che ogni Regione avrebbe dovuto garantire. Sono poche le Regioni che ancora non sono riuscite a rispettare tale soglia minima, mentre sono in crescita quelle che l’hanno ampiamente superata. La percentuale media nazionale, ad oggi, si attesta su di una soglia pari al 6.6% di controlli sul numero complessivo delle aziende.

[16]Il sistema introdotto dei LEA anche sui temi ella salute e sicurezza sul lavoro si presta a spingere il sistema delle ASL a livello regionale, attraverso i propri ispettori, a velocizzare gli interventi di verifica nelle aziende per poter compiere, nei tempi più brevi, in più alto numero di controlli effettuati negli ambienti di lavoro, al fine di raggiungere la soglia minima annuale di verifiche richieste dal ministero della salute (soglia minima del 5%).

[17]Dal Rapporto del 2010 (vd. nota n.8), il dato che emerge è di 775.374 casi di infortunio grave, a fronte di 980 casi di decesso per causa lavorativa. Significativo a tale riguardo l’apporto fornito dal sistema INFOR.MO. che consiste nella sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro, avviato nel 2002, tra Regioni, INAIL e ISPESL (istituto oggi confluito nell’INAIL), allo scopo di monitorare gli accadimenti rilevati sulla base delle indagini effettuate al momento degli eventi da parte dei tecnici della prevenzione delle ASL.

[18]Dal Rapporto del 2010 (vd. nota n.8), il dato relativo alle denunce presentate di malattia professionale è di 42.347. Significativo in tal senso l’apporto dei dati forniti dal sistema MAL.PROF. che costituisce una banca dati fondamentale alimentata dalle denuncie di malattia professionale, dai referti pervenuti ai Servizi di prevenzione delle ASL, dalle notifiche di patologia professionale acquisiti tramite ricerca condotta nei reparti ospedalieri.

[19]E’ rilevante (seppur da intensificare) l’attività che viene svolta in merito ai controlli in azienda relativi all’obbligo di avere un protocollo sanitario e le correlate cartelle sanitarie (in caso di presenza di lavoratori soggetti a regime di sorveglianza sanitaria), così come l’attività relativa alle procedure per ricorso avverso al giudizio del medico competente, e le visite mediche (di idoneità o per casi specifici di assunzione) effettuate presso i servizi di prevenzione delle ASL.

[20]Ai sensi dell’art.30, del dlgs 81/08 s.m..

[21] Un’importante contributo potrà venire dall’istituzione del SINP (Sistema Informativo per la Prevenzione – art.8, dlgs. 81/08 s.m.) che potrà fornire, una volta a regime, dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili. Significativi i componenti del SINP, tra i quali troviamo, oltre ai ministeri della Salute e del Lavoro, le Regioni e l’INAIL, il contributo degli organismi paritetici e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

[22]Cfr. DPR n. 177 , del 14 settembre 2011, dal titolo “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (GU n. 260 del 8-11-2011).

Indagine competenze Stato/Regioni: il pensiero pragmatico delle associazioni

In un precedente post ho presentato le possibili modifiche alla nostra Costituzione relative alle competenze in materia di “tutela e sicurezza sul lavoro” e indicato alcune domande che è necessario porsi. Ora non rimane che incamminarci nel faticoso ma necessario percorso d’indagine per raccogliere qualche risposta.

Innanzitutto vorrei pubblicare alcuni contributi, pareri e interviste pubblicate in questi mesi sul quotidiano online PuntoSicuro: permettono di dare un fugace sguardo alle opinioni, di comprendere i possibili futuri schieramenti.

Il primo parere che vorrei presentare non è quello di un politico, di un amministratore o di un esponente delle parti sociali, ma più semplicemente di un rappresentante di un’associazione che da anni si occupa di sicurezza. E avendo visto passare spesso sotto i ponti miriadi di leggi, delibere, circolari, chiarimenti e proroghe senza una reale efficacia per il miglioramento reale della prevenzione in Italia, del problema delle competenze non ne fa un problema di principio. Lo guarda come un possibile spunto nuovo per meglio incidere sul numero ancora troppo alto di infortuni e malattie professionali.

Sto parlando dell’intervento di Rocco Vitale, presidente di AiFOS, intitolato “Approvate le modifiche al Titolo V della Costituzione” e pubblicato sul numero dell’11 agosto 2014 di PuntoSicuro.

 

Roma, 8 agosto 2014. Il Senato ha approvato importanti modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione e in particolare all’art. 117, dove è stata prevista la competenza esclusiva dello Stato per la materia della salute e la sicurezza sul lavoro.

L’iter di revisione costituzionale è solo agli inizi e deve procedere con le successive approvazioni di Camera e Senato e, molto probabilmente, si svolgerà un referendum.

Ciò non toglie l’importanza di quanto è avvenuto, poiché si tratta pur sempre di un atto legislativo che inciderà, fin d’ora, profondamente sulla normativa del settore della prevenzione della salute e sicurezza.

Di fatto è stato completamente modificato il secondo comma dell’art. 117 nella dizione: “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni” ed alla lettera m) sono aggiunte le “norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza sul lavoro”.

Allo stesso tempo è stato abrogato l’attuale comma 3, cancellando le ” materie di legislazione concorrente”. Tutta la problematica rientra nell’esclusiva competenza dello Stato e viene tolta alle Regioni la cosiddetta legislazione concorrente e, pertanto, non potranno più emettere provvedimenti, di qualsiasi natura, nel campo della salute e sicurezza.

Per gli addetti ai lavori non si tratta di una sorpresa, ma di una conferma che già la relazione finale della ” Commissione Tofani” (Commissione parlamentare di inchiesta sulle morti bianche) aveva considerato evidenziandone la grande confusione venutasi a creare da parte delle Regioni nell’applicazione della legislazione concorrente.

Le Regioni, del resto, hanno fatto di tutto in questi anni per concorrere a creare questo sistema. Dopo gli Accordi Stato-Regioni, che con luci ed ombre hanno fissato regole e principi condivisi, si è assistito ad una proliferazione di leggi, decreti, delibere, regolamenti differenti da Regione a Regione. Una vera e propria raccolta di testi e norme difformi fra loro che poco o nulla hanno a che vedere con l’autonomia regionale.

Non sorprende, quindi, che a fronte dei circa 8.000 emendamenti presentati al disegno di legge del Governo di modifica del Titolo V della Costituzione non ve ne sia stato nemmeno uno che chiedeva la conferma della “legislazione concorrente”.

Potremmo dire che, al di là dell’esito delle singole votazioni, vi sia stata una unanimità totale nel voler ricondurre allo Stato la materia di salute e sicurezza sul lavoro togliendola alle Regioni. Anzi, bisogna sottolineare come alla salute e sicurezza sul lavoro sia stata aggiunta la sicurezza alimentare ambito nel quale abbiamo, tutt’ora, ben venti legislazioni differenti riconducibili ad ogni singola regione.

Che cosa rappresenta e cosa significa il recente voto del Senato? Agli effetti pratici ed immediati non cambia nulla perché, come detto, siamo all’inizio dell’iter di una modifica costituzionale che deve seguire il suo corso (se tutto procederà senza intoppi, gli esperti dicono che si potrà arrivare a fine 2015 o nel primo semestre del 2016).

Non deve però passare sotto silenzio il valore politico e culturale di tale provvedimento.

Primo perché si tratta di un atto che esprime chiaramente la volontà del Legislatore e secondo perché il tempo che ci separa alla sua applicazione totale deve essere usato e ben speso per affrontare la nuova situazione che non vedrà più né norme regionali, né nuovi Accordi Stato-Regioni.

Le Regioni possono utilizzare bene questo tempo per dare un contributo di chiarezza e responsabilità. Non tutto quanto è stato fatto deve essere cancellato o rifatto daccapo. Le Regioni, come ricordava la Commissione Tofani mantengono ed hanno competenze tramite i Comitati Regionali di Coordinamento (art. 7, D. Lgs. 81/2008) e dovrebbero meglio farli funzionale, nonché sulla vigilanza in materia di sicurezza (art. 13, D. Lgs. 81/2008).

Vi sono poi molte esperienze positive ed utili che dovrebbero essere condivise, prima di tutto fra le stesse Regioni, affinché possano divenire suggerimenti e indicazioni utili allo Stato.

Non è cosa da poco, bensì molto impegnativa.

Anzi è proprio quello che è mancato ed ha contribuito ad affievolire l’azione (molto spesso disattesa, non applicata ed ignorata) ed il prestigio delle Regioni.

Dedicarsi con serietà ed impegno per dare un contributo propositivo sarà molto più utile che persistere nell’applicare norme o, peggio ancora, farne delle nuove che prima o poi verranno cancellate e facilmente dimenticate.

Le competenze sulla sicurezza sul lavoro: Stato o Regioni?

Cerchiamo di essere chiari fin dall’inizio. L’approvazione della modifica al Titolo V della seconda parte della Costituzione è un cambiamento rilevante – cercheremo di capire se necessario e utile – per il futuro di ogni politica di prevenzione e riduzione degli incidenti e delle malattie professionali in Italia.

Un cambiamento che tuttavia non è ancora avvenuto: il disegno di legge costituzionale è stato al momento solo approvato da un ramo del nostro attuale sistema bicamerale e il suo iter – in quanto legge costituzionale – è lungo e non scontato.

Tuttavia l’approvazione delle modifiche, nei primi giorni di agosto del 2014, in Senato esprime una volontà che appare sufficientemente condivisa a livello politico per pensare ad una lenta ma inesorabile corsa verso il traguardo.

Cerchiamo innanzitutto di comprendere come la Costituzione verrebbe modificata dal disegno di legge costituzionale, come approvato ad agosto.

Questo è ad esempio uno stralcio costituzionale degli articoli – senza le modifiche del disegno di legge – relativi alle Regioni, Province e Comuni:

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.(…)

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(…)

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

(…)

 

Innanzitutto nel nuovo disegno di legge costituzionale sono cancellate le “materie di legislazione concorrente” che in questi anni avevano provocato non pochi contenziosi e dubbi normativi anche in relazione al mondo della sicurezza sul lavoro.

Inoltre con le eventuali modifiche dell’art. 117 lo Stato viene ad avere “legislazione esclusiva” anche in materia di “norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza sul lavoro“.

Una soluzione che parte da lontano e che è stata stimolata dalle relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle morti bianche, una Commissione monocamerale – istituita dal Senato già nel corso della XIV Legislatura con deliberazione del 23 marzo 2005 – che più volte in questi anni ha puntato il dito sulla mancanza di uniformità da parte delle diverse Regioni nell’applicazione della legislazione concorrente.

Fatta questa breve premessa è necessario comprendere la portata di questo eventuale cambiamento.

Capire come cambia l’efficacia della prevenzione in Italia con un accentramento o decentramento delle funzioni legislative.

Sono tante le domande a cui è necessario dare una risposta:

– quali sono le possibilità reali che queste modifiche della Costituzione diventino effettive? E con quali tempi?

– Quali sono le posizioni dei vari partiti politici sul tema? Quali sono le posizioni delle parti sociali, datoriali e sindacali?

– Quali sono oggi e quali saranno domani – alla lice di queste modifiche – le funzioni e i limiti dei Comitati Regionali di Coordinamento?

– Quali potrebbero essere le conseguenze sulla vigilanza e sulla formazione alla sicurezza?

– Il conflitto di competenze tra Stato e Regioni è anche un conflitto tra competenze tecniche (DPL) e competenze sanitarie (ASL)?

– Quali sono stati ad oggi i pregi e difetti degli interventi regionali nei vari ambiti (prevenzione, vigilanza, formazione, …)? E quali le differenze più evidenti tra regione e regione?

– Come potrebbe essere strutturata un’Agenzia Unica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro? Come è stata la prevenzione in Italia prima delle competenze concorrenti?

– La legislazione regionale può svolgere un ruolo importante a fini incrementali sulla prevenzione ?

– Quale è stato il risultato di questi tredici anni di legislazione concorrente?

– Non c’è il rischio che un accentramento in capo ad organi statali delle competenze sulla vigilanza possa alterare il legame tra prevenzione e vigilanza oggi in capo alle Regioni ed alle loro strutture operative?

– Quali sono oggi e quali sarebbero domani le funzioni dei DPL?

 

Non è facile dare risposte a tutti questi quesiti.

Quello che posso fare, che può fare questo blog informativo, è iniziare una sorta di indagine, di reportage sul tema delle competenze sulla sicurezza.

Innanzitutto Indagine Sicurezza ospiterà nei prossimi mesi alcuni materiali e interviste da me realizzate e già pubblicate sul quotidiano online PuntoSicuro.

Successivamente cercherò di raccogliere altre opinioni – istituzionali, politiche, sindacali, datoriali, tecniche, … – partendo proprio dalle varie domande che oggi affollano queste poche righe.

Questa breve inchiesta non parte prevenuta.

Speriamo solo che navigando tra le nebbie delle opinioni e posizioni diverse emerga qualche certezza alla luce dell’unico obiettivo comune: rendere la prevenzione più efficace e migliorare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Tiziano Menduto